Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10329/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia per lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di un sottotetto da parte dei convenuti, ritenuti in violazione delle distanze legali dal confine e per l'invasione dello spazio aereo del lastrico solare degli attori da parte delle falde del tetto e di un pluviale; gli attori chiedevano rimozione delle opere o adeguamento della distanza e risarcimento danni anche per infiltrazioni d'acqua. In primo grado il Tribunale accertò la violazione della distanza prevista dal PRG (zona B1) e l'invasione aerea, ordinò il ripristino/rimozione e liquidò in via equitativa €15.000 per danni per violazione delle distanze (rigettando il risarcimento per infiltrazioni). Gli eredi dell'esecutore avevano poi impugnato sostenendo, fra l'altro, la possibilità di costruire in aderenza in base all'art.7 del PRG e ai titoli edilizi in sanatoria; la Corte d'Appello parzialmente accolse riducendo il risarcimento a €4.000 conglobando anche i danni da infiltrazione e compensando per metà le spese. I ricorrenti (gli eredi) proposero ricorso per cassazione articolando 7 motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi n. 3), 4) e 5) del ricorso e ha cassato la sentenza impugnata in relazione a quegli aspetti, rinviando la causa per nuovo esame. Nello specifico: 1) motivo n.3 (violazione artt. 873 c.c. e art.7 PRG) è stato ritenuto fondato perché la Corte d'appello ha fatto dipendere la decisione dalla situazione di fatto rilevata in sopralluogo (sottotetto a m 3,75 dal confine) senza considerare che la normativa locale (art.7 PRG per zona B1) prevedeva espressamente la facoltà alternativa di costruire in aderenza; pertanto sul punto la sentenza è cassata e rinviata. 2) motivo n.4 (omessa verifica su inclusione di spese di pitturazione/infiltrazioni nella liquidazione) è stato ritenuto fondato: la Corte d'Appello ha incluso nel risarcimento somme riferibili a voci che il Tribunale aveva respinto in via definitiva in primo grado (quindi ultravires/ultrapetizione), per cui la decisione va cassata. 3) motivo n.5 (metodo di quantificazione del danno) è stato ritenuto fondato perché la Corte d'Appello ha liquidato equitativamente il danno come se fosse un danno in re ipsa senza applicare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (trasformazione in danno presunto/normalmente desumibile e relativo onere di allegazione) e senza indicare criteri di quantificazione; anche su questo sarà necessario un nuovo esame secondo i principi giurisprudenziali richiamati. Altri motivi sono stati respinti o assorbiti; le spese del giudizio di rinvio saranno decise dal giudice a quo.

Norme richiamate

  • art. 873 cod. civ.

    Disciplina delle distanze tra costruzioni; la sentenza riconosce rilevanza della norma per valutare la liceità della costruzione e le misure ripristinatorie o alternative (aderenza).

  • art. 872 cod. civ.

    Testo relativo alla proprietà confinante e alle servitù; richiamato in relazione alla prova del danno e ai diritti del proprietario confinante.

  • art. 7 norme urbanistico edilizie PRG Comune di Angri (1986)

    Regolamento locale che per la zona B1 prevedeva espressamente la facoltà alternativa di costruire in aderenza anziché rispettare la distanza minima di cinque metri; tale previsione è stata ritenuta determinante a favore della possibilità di avanzare il sottotetto fino al confine.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di decisione su tutte le domande; censurato dai ricorrenti per presunta omissione di pronuncia su alcuni profili, ma in parte ritenuto ininfluente ove la sentenza abbia ritenuto disattese "ogni altra domanda" non accolte.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 e n. 4

    Norme che individuano i profili di ricorso per cassazione (n.3 vizi di motivazione su norme sostanziali; n.4 omessa o contraddittoria motivazione). I motivi del ricorso sono stati valutati alla luce di tali disposizioni; n.3 è stato ritenuto fondato sul punto delle distanze/aderenza, n.4 su specifiche omissioni/ultrapetizione.

  • art. 132 c.p.c.

    Disposizione sulle decisioni motivate; richiamata nella censura sulla presunta adesione acritica del giudice alle conclusioni del CTU, ma la Corte evidenzia l'onere di specificità dell'attacco al CTU ai fini del controllo di legittimità.

  • artt. 1226 e 2697 cod. civ.

    Richiamati nella contestazione relativa all'onere della prova e alla metodologia di liquidazione del danno; la Cassazione richiama la giurisprudenza sulle presunzioni e sull'onere di allegazione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Norme sulle spese di lite e sulla loro liquidazione; il motivo relativo alla condanna alle spese è stato assorbito in ragione dell'accoglimento di altri motivi che comportano rinvio.

  • Sezioni Unite, sent. 15.11.2022 n. 33645 (giurisprudenza)

    Principio giurisprudenziale fondamentale: la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita da concetti di "danno presunto" o "danno normale" e va privilegiata una mediazione fra teoria normativa e causale; la violazione delle distanze può dare luogo a risarcimento presunto ma richiede allegazioni e criteri concreti per la quantificazione.

  • Cassazione (più pronunce richiamate, es. n.16916/2015, n.11382/2011, n.17758/2024, n.7290/2025)

    Giurisprudenza di legittimità citata che disciplina la possibilità di risarcimento per violazione delle distanze, i criteri di quantificazione e l'onere probatorio/uso delle presunzioni; richiamata per definire i criteri che il giudice dovrà applicare in nuovo esame.

Massime di principio

  • Se il regolamento urbanistico locale (es. art. 7 PRG) prevede espressamente la facoltà di costruire in aderenza per una determinata zona, tale facoltà è alternativa alla distanza minima e il giudice può ordinare, anche d'ufficio o su sollecitazione, l'avanzamento dell'opera per conformarla alla disciplina locale anziché l'arretramento.
  • La valutazione tecnica (CTU) vincola il giudice nei limiti in cui non sia stata specificamente e adeguatamente contestata: chi impugna l'esito di una CTU deve indicare puntualmente i passaggi della relazione contestati per consentire il controllo di logicità in sede di legittimità.
  • Non è consentito al giudice d'appello includere nel risarcimento voci già definitivamente respinte in primo grado per le quali non è stato proposto appello (ultrapetizione/ultra petizione). Le decisioni su domande non impugnate in appello possono formare giudicato interno e non possono essere rimesse in discussione dall'appello delle altre parti.
  • La quantificazione del danno per violazione delle distanze non può essere operata con formule arbitrarie: le Sezioni Unite hanno chiarito che si tratta di un "danno presunto" che ammette l'uso di presunzioni semplici, ma l'attore deve allegare gli elementi di fatto che consentono di inferire il pregiudizio e il giudice deve motivare i criteri di quantificazione (nexus causale, durata, entità del limitato godimento).
  • Nel ricorso per cassazione contro motivazioni che aderiscono alla CTU, il rimedio è limitato: l'attore deve dimostrare con dettagli specifici le lacune o gli errori della consulenza per ottenere revisione in sede di legittimità.
  • Sulle spese processuali, il giudice del rinvio dovrà rideterminare la ripartizione in base all'esito complessivo del nuovo esame; motivi assorbiti e pronunciamenti parziali rendono incerta la ripartizione decisa precedentemente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.