Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10321/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Viale Barbara chiedeva l'arretramento di un terrapieno e della sottostante autorimessa realizzati da Amarante a ridosso del confine, per violazione della distanza minima di 5 metri dal confine prevista dalle norme civili e regolamentari. L'appello aveva però ritenuto che si trattasse di un muro di confine esente dal rispetto delle distanze. Il ricorso in Cassazione deduceva che la sentenza di appello aveva esaminato solo il muro di confine senza valutare l'intera fabbrica (terrapieno + vano garage) e senza accertare se tale manufatto fosse in tutto o in parte emergente rispetto al piano di campagna o se il dislivello fosse stato prodotto dall'uomo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente limitato la valutazione al solo muro di confine e non avesse valutato se l'opera realizzata fosse "costruzione" ai fini delle norme sulle distanze (cioè se fosse emersa rispetto al piano di campagna) e se il dislivello fosse stato creato dall'intervento umano (circostanza che renderebbe il muro di contenimento anch'esso soggetto alle distanze). Ha respinto come infondate le eccezioni procedurali sulla notificazione via PEC. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame, dichiarando assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Disciplina la distanza minima tra costruzioni e il confine; la Corte ricorda che solo le opere completamente interrate sono esentate dall'obbligo di distanza, mentre qualsiasi opera emergente, solida e stabile costituisce "costruzione" soggetta alle distanze.

  • art. 877 c.c.

    Norma richiamata in tema di distanze e rapporti tra fondi confinanti; applicabile se il manufatto va qualificato come costruzione.

  • art. 878 c.c.

    Norma richiamata in materia di distanze; la sua applicazione dipende dalla qualificazione dell'opera come costruzione non completamente interrata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla nullità della sentenza e alla necessità che il giudice valuti compiutamente la domanda: la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse incompleta rispetto alla domanda proposta.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.

    Fondamenti di impugnazione utilizzati per censurare la falsa applicazione delle norme sostanziali (n.3) e la nullità per vizio motivazionale (n.4); la Corte ha accolto i motivi sulla base di queste previsioni.

  • N.T.A. del piano regolatore del Comune di Borgo San Dalmazzo, artt. 7, 8, 31

    Norme urbanistiche locali che imponevano il rispetto della distanza minima di 5 metri per manufatti costituenti costruzione; la Corte ha stabilito che il giudice di rinvio dovrà verificare l'applicabilità di tali norme qualora l'opera sia qualificata come costruzione.

  • Regolamento edilizio del Comune di Borgo San Dalmazzo, art. 43

    Richiamato dalla ricorrente e assorbito con gli altri motivi; la Corte ha disposto che, se qualificata come costruzione, l'opera dovrà rispettare anche le disposizioni locali richiamate.

Massime di principio

  • Ai fini delle distanze legali, una "costruzione" non è solo un edificio emergente: qualsiasi opera non completamente interrata, dotata di solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, va considerata costruzione e soggetta alle distanze.
  • Un vano sotterraneo che sporga anche di pochi centimetri dal piano di campagna deve essere considerato costruzione e sottostare alle norme sulle distanze.
  • Il piano di campagna rilevante è il livello medio del suolo antecedente all'intervento; occorre valutare se l'opera sia stata realizzata al di sopra di tale livello.
  • Se il dislivello tra fondi deriva dall'opera dell'uomo o è stato artificialmente accentuato, il muro di contenimento va qualificato come costruzione e soggetto alle regole sulle distanze.
  • In caso di contestazione, il giudice deve esaminare l'intera fabbrica (es. muro + terrapieno + vano garage) e non limitarsi a qualificare isolatamente il muro di confine.
  • Difetti formali nella notificazione telematica (PEC) non sono automaticamente causa di inammissibilità se l'atto è riferibile all'avvocato che lo ha esteso, la parte ha ricevuto l'atto, si è costituita e ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa; prevale l'indirizzo che favorisce la decisione di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.