Cassazione Civile, Sentenza n. 10307/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Modena che aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l.fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva ammesso al passivo del fallimento il credito complessivo di € 808.719,35 (ritenute non versate, IVA e imposta di registro) riconoscendo la prededuzione ai sensi dell'art. 111 l.fall. solo per i crediti maturati tra il deposito della domanda di concordato con riserva (6/7/2015) e la data di omologazione del concordato in continuità (art. 186-bis), escludendo la prededuzione per i crediti sorti durante la fase di esecuzione del concordato omologato. L'Agenzia deduceva anche vizio di motivazione per eccessivo rinvio ai precedenti del tribunale e la violazione dell'orientamento favorevole della Cassazione che aveva riconosciuto prededuzione ai crediti sorti nell'esecuzione del concordato quando funzionali al piano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a motivazione per relationem e alla presunta violazione degli indirizzi di legittimità, affermando che, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 42093/2021, la prededuzione "in funzione" di cui all'art. 111, comma 2, l.fall. richiede che i crediti siano sorti in attività prodromica o coeva all'accesso o allo svolgimento della procedura concorsuale e non dopo la sua chiusura (post-omologa). Ne consegue che i crediti sorti durante la fase di esecuzione del concordato omologato non rientrano nella prededuzione "in funzione" (salvo che si tratti dei finanziamenti espressamente previsti dall'art. 182-quater). La Corte ha compensato le spese processuali e disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 l.fall. (R.d. 16 marzo 1942, n. 267)
La Corte ricorda le tre categorie di prededuzione (ex lege, in occasione, in funzione) e interpreta la prededucibilità 'in funzione' come collegata a crediti sorti in attività prodromica o coeva alla procedura; non comprende i crediti nati dopo la chiusura del concordato.
Norma che attribuisce prededucibilità specifica ai finanziamenti in esecuzione del concordato; la sentenza la considera espressiva della scelta legislativa di limitare la prededuzione post-omologa ai soli finanziamenti previsti.
Stabilisce che la procedura di concordato si chiude con il decreto di omologazione; da ciò deriva che, dopo l'omologazione, il debitore 'torna in bonis' e i crediti sorti successivamente non sono intrinsecamente prededucibili.
Richiamato per individuare il periodo di deposito della domanda di concordato con riserva; contesto fattuale rilevante per determinare quali crediti siano considerati maturati in occasione o in funzione della procedura.
Norma che disciplina il concordato in continuità aziendale e l'omologazione; rilevante per definire il perimetro della procedura di riferimento ai fini della prededuzione.
Prevede la vigilanza del commissario giudiziale durante l'esecuzione del concordato; la Corte osserva che la persistenza di organi di controllo non equivale a mantenere aperta la procedura ai fini della prededuzione.
art. 67, comma 3, lett. e) l.fall.
Viste le esenzioni da revocatoria per pagamenti effettuati in esecuzione del piano concordatario; la Corte ritiene coerente che i pagamenti eseguiti in fase di esecuzione non implichino automaticamente prededucibilità in un successivo fallimento.
artt. 93, 94, 98, 99 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamati in relazione al procedimento di opposizione e alla disciplina fallimentare procedurale; contesto normativo dell'impugnazione ex art. 98 l.fall.
Richiamato nel primo motivo relativo alla presunta violazione del principio di par condicio creditorum e sul profilo della motivazione; la Corte respinge la doglianza.
Richiamato a sostegno di censure processuali; non ha portato la Corte ad accogliere il ricorso.
Norma che individua i motivi di cassazione; utilizzata per qualificare le censure sollevate dall'Agenzia (nn. 3 e 4 e n.5).
Cass. Sez. U, n. 42093/2021 (giurisprudenza citata)
Punto di riferimento decisivo: ridefinisce il perimetro della prededuzione 'in funzione', richiedendo che la spesa sia strumentale alla procedura e sorga in fase prodromica o coeva, non post-omologa.
Cass. 380/2018, Cass. 17911/2016, Cass. 12044/2018, Cass. 43/2023, Cass. 22772/2024 (giurisprudenza citata)
Precedenti che avevano riconosciuto in taluni casi la prededucibilità di crediti nati in esecuzione del concordato; la Corte li riesamina alla luce delle Sezioni Unite 42093/2021 e conclude per la non estendibilità della prededuzione post-omologa.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in relazione al contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo.
Massime di principio
- La prededuzione 'in funzione' (art. 111, comma 2) richiede che il credito sia sorto per attività prodromica o coeva alla procedura concorsuale: i crediti sorti dopo la chiusura della procedura (post-omologa) non rientrano normalmente in questa categoria.
- I crediti nati durante l'esecuzione del concordato omologato non sono automaticamente prededucibili; la prededucibilità post-omologa è ammessa in via interpretativa solo se esiste una specifica disposizione di legge (es. art. 182-quater per i finanziamenti) o il requisito di strumentalità è provato in modo stringente.
- La consecutio tra procedure (concordato poi fallimento) richiede continuità sostanziale e organizzativa: non basta la mera temporalità o la persistenza di organi di controllo perché i crediti post-omologa risultino prededuttivi.
- Onere della prova: il creditore che invoca la prededuzione deve dimostrare la relazione di strumentalità del credito rispetto agli scopi della procedura (non vale postulare genericamente che l'obbligazione è stata assunta 'per il piano').
- L'estensione in via interpretativa della prededuzione oltre i limiti fissati dalla legge (o dalle Sezioni Unite) è ostacolata: le scelte di esclusione o inclusione di determinati crediti ricadono sul legislatore più che sulla giurisprudenza.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale, i giudici di merito possono motivare il loro orientamento, ma la Corte di Cassazione tende a seguire le Sezioni Unite in tema di limiti e criteri della prededuzione; le spese possono essere compensate in caso di ragionevole incertezza giurisprudenziale.
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