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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10240/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Parmalat ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna con due motivi principali: (1) violazione dell'art. 2729 c.c. e omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c.) per aver ritenuto la Corte territoriale non provata la scientia decoctionis di Citibank, sostenendo che un complesso di fatti noti (rapporto consulenziale storico, cooperazione in operazioni di finanza strutturata, sentenza di patteggiamento, ecc.) avrebbe dovuto fondare una presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza; (2) erronea declaratoria di inammissibilità dell'eccezione alternativa di revoca ex art. 67, comma 1, l.fall. per ragioni formali (mancanza di appello incidentale e divieto di reformatio in pejus), quand'essa era stata assorbita in primo grado e quindi poteva essere riproposta in appello ex art. 346 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto inammissibili le doglianze relative alla presunta violazione dell'art. 2729 c.c., confermando che l'apprezzamento del giudice di merito sulla scientia decoctionis rientra nel suo sindacato discrezionale se adeguatamente motivato e che la ricorrente, nella sostanza, chiedeva un diverso apprezzamento del merito probatorio. Invece ha accolto il secondo motivo: la Corte d'Appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'eccezione ex art. 67, comma 1, l.fall.; il Tribunale di primo grado aveva invece deciso solo sull'eccezione ex comma 2 assorbendo quella ex comma 1 senza pronunciamento espresso, per cui l'eccezione andava semplicemente riproposta in appello (art. 346 c.p.c.) e non richiedeva appello incidentale. Per l'erronea declaratoria di inammissibilità la Cassazione ha cassato la parte impugnata e ha rimesso la causa alla Corte territoriale per nuovo esame sul punto. Quanto al resto della decisione d'appello (sulle eccezioni ex art. 67, comma 2 e sull'ammissione al passivo di parte del credito Citibank), la valutazione di merito è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, Legge fallimentare

    Norma sulla revocatoria fallimentare relativa agli atti compiuti antecedentemente alla dichiarazione di insolvenza; la Corte ha ritenuto che l'eccezione basata su questo comma, essendo stata assorbita in primo grado, poteva essere riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. e non essere dichiarata inammissibile per assenza di appello incidentale.

  • art. 67, comma 2, Legge fallimentare

    Regola sulla revocatoria in via breve (nei confronti degli atti di pagamenti o garanzia antecedenti la dichiarazione di insolvenza); la Corte d'Appello l'aveva applicata nel respingere la domanda di Parmalat e la Cassazione ha confermato che la valutazione in merito alla scientia decoctionis rientra nel sindacato di merito.

  • art. 2729 cod. civ.

    Disciplina delle presunzioni semplici lasciate alla prudenza del giudice; la Corte ha richiamato i requisiti di gravità, precisione e concordanza per le presunzioni e ha ritenuto che la valutazione discrezionale del giudice di merito sul punto, adeguatamente motivata, non fosse sindacabile in cassazione come violazione di legge.

  • art. 2727 cod. civ.

    Richiamato nel contesto del modello probatorio per presunzioni come principio integrativo ai fini della prova indiziaria (collegamento tra fatti noti e fatto da provare).

  • art. 360 cod. proc. civ., n. 3

    Norma che consente la cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha applicato i limiti di sindacato sulla presunzione semplice e ha dichiarato inammissibile il primo motivo che, nella sostanza, chiedeva revisione del merito.

  • art. 360 cod. proc. civ., n. 5

    Consente la cassazione per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che la censura non riguardava un fatto storico omesso ma un diverso apprezzamento delle deduzioni difensive, per cui il motivo era inammissibile.

  • art. 346 cod. proc. civ.

    Articolo che disciplina la riproposizione delle questioni in appello; la Corte ha statuuto che l'eccezione assorbita in primo grado doveva essere riproposta con le forme previste dall'art. 346 e non essere dichiarata inammissibile per mancanza di appello incidentale.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Richiamato nei principi sulle impugnazioni: la Corte ha ricordato i limiti al rilevamento d'ufficio e la necessità dell'appello incidentale solo quando la questione fosse stata valutata in primo grado in termini di infondatezza.

  • Sezioni Unite - principi giurisprudenziali (es. Sez. U. n. 1785/2018, n. 11799/2017)

    La Corte ha richiamato gli orientamenti delle Sezioni Unite sul controllo in cassazione del ragionamento presuntivo (limiti del sindacato sulla valutazione della prova presuntiva) e sulle regole di impugnazione quando un'eccezione è stata assorbita in primo grado.

Massime di principio

  • La prova della scientia decoctionis (conoscenza effettiva dello stato di insolvenza) può essere fondata su presunzioni semplici, ma il giudice di merito deve motivare adeguatamente la scelta degli indizi e la valutazione della loro gravità, precisione e concordanza; tale valutazione, se adeguatamente argomentata, è in larga parte insindacabile in cassazione.
  • La censura in Cassazione che si traduca nella richiesta di un diverso apprezzamento del merito probatorio è, di norma, inammissibile: per impugnare la valutazione degli indizi occorre dimostrare una macroscopica errata individuazione della regola inferenziale ovvero una motivazione apparente o contraddittoria.
  • Quando in primo grado un'eccezione viene assorbita (cioè non esaminata espressamente perché ritenuta assorbita da altra pronuncia), tale eccezione non è soggetta al divieto di riesame in appello per mancanza di appello incidentale: deve essere riproposta in appello secondo art. 346 c.p.c., non dichiarata inammissibile per mancanza di appello incidentale.
  • Il divieto di reformatio in pejus non giustifica in automatico la dichiarazione di inammissibilità di una eccezione riproposta in appello quando la questione non sia stata espressamente decisa in primo grado: occorre verificare se nel primo grado vi sia stato un espresso esame di infondatezza (che richiederebbe l'appello incidentale) o semplice assorbimento (che consente la riproposizione).
  • In controversie complesse di diritto dell'economia e del mercato il sindacato del giudice di legittimità sulla prova presuntiva è particolarmente limitato: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'adattare la regola inferenziale al caso concreto, purché la motivazione sia completa e coerente.
  • Se la Corte d'Appello si è spogliata in rito della propria potestas iudicandi (es.: dichiarando inammissibile per motivi formali), ogni argomentazione sul merito contenuta nella stessa decisione e resa 'ad abundantiam' non è decisiva e può essere disattesa in sede di legittimità, consentendo la cassazione parziale e il rinvio per nuovo esame.

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