Cassazione Penale, Ordinanza n. 02054/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di anni 2, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 500 di multa per un reato continuato di rapina e lesioni. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 133 c.p. e carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena sarebbe stata determinata senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse assolutamente generica e non consentita, perché fondata su affermazioni apodittiche e prive di un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che, nel rito di applicazione della pena su richiesta, il giudice non può sostituirsi alle parti nella determinazione del trattamento sanzionatorio e che la motivazione del Tribunale era comunque adeguata, avendo il giudice aderito all'accordo, escluso i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. e giudicato congrua la pena proposta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per censurare la determinazione del trattamento sanzionatorio; la censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente rispetto alla sentenza impugnata.
Il giudice del patteggiamento deve escludere motivatamente, sulla base degli atti, la sussistenza di cause di immediato proscioglimento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dei relativi presupposti.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non è ammissibile una censura meramente assertiva o apodittica sulla motivazione del trattamento sanzionatorio: il ricorso deve evidenziare specifici vizi della decisione impugnata.
- Nel patteggiamento, il controllo del giudice di merito sulla pena concordata è limitato alla verifica della legittimità dell'accordo e alla congruità della sanzione proposta, senza che il giudice possa sostituirsi alle parti nella determinazione della pena.
- La motivazione della sentenza di applicazione della pena è sufficiente quando dia conto dell'adesione all'accordo tra le parti e dell'esclusione, sulla base degli atti, dei presupposti per l'immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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