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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22285/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità assoluta del processo d'appello per aver celebrato l'udienza in orario antecedente a quello stabilito e in assenza del difensore nominato che aveva chiesto discussione orale via PEC; 2) vizi di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo rispetto ai due capi di bancarotta fraudolenta (capo 1 e capo 2); 3) violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena una precedente condanna pecuniaria per reato contravvenzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è emersa irregolarità nell'indicazione/variazione dell'orario dell'udienza (calendario della Corte e verbale non chiaramente coincidenti con l'orario comunicato al difensore), con conseguente nullità. Per effetto di ciò: a) relativamente al reato contestato al capo 3 (bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto astendendosi dal chiedere il fallimento) la sentenza è stata annullata senza rinvio perché quel capo è estinto per prescrizione (termine di sette anni e mezzo); b) relativamente agli altri capi (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale) la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Le questioni relative al secondo e terzo motivo non sono state integralmente decise nel merito per effetto dell'annullamento disposto.

Norme richiamate

  • art. 216, ult. comma, L. fall.

    art. 216, ult. comma, L. fall.

    Richiamata in relazione alla durata delle pene accessorie, la Corte d'appello aveva parzialmente riformato il trattamento delle pene accessorie; non è oggetto di decisione definitiva nella Cassazione qui descritta

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso in cassazione (il ricorso è stato presentato nei limiti previsti)

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con L. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con L. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in ordine alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; la Corte ha preso atto dell'invio delle conclusioni

  • art. 23-bis, comma 1 e comma 4, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con L. 18/12/2020, n.176

    art. 23-bis, comma 1 e comma 4, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con L. 18/12/2020, n.176

    Stabilisce la possibilità e le modalità (comunicazione via PEC e termini) per richiedere la discussione orale da parte del difensore; nel caso il difensore aveva effettuato la comunicazione nei termini

  • art. 601, comma 6, cod. proc. pen.

    art. 601, comma 6, cod. proc. pen.

    Prevede la nullità del decreto di citazione quando manca o è insufficiente l'indicazione di luogo, giorno o ora della comparizione; la Corte ha ritenuto che l'indeterminatezza o l'anticipazione dell'orario può integrare la nullità

  • art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

    art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

    Individua i requisiti del decreto di citazione (fra cui l'indicazione di luogo, giorno e ora); la mancanza o insufficienza di tali indicazioni è richiamata ai fini della nullità

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    Norma richiamata con riferimento alla sostituzione del difensore 'alla chiamata del processo' quando l'avvocato nominato non è presente; la sentenza d'appello riportava che il difensore era stato sostituito ai sensi di questa norma

  • artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.

    artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.

    Norme richiamate per il computo della prescrizione: la Cassazione ha ritenuto che per il capo 3 il termine di prescrizione (sette anni e mezzo) è decorso, estinguendo il reato

  • art. 129, cod. proc. pen.

    art. 129, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle cause di sospensione/interruzione della prescrizione: la Corte osserva che non risultano emerse cause che possano interrompere o sospendere la prescrizione per il capo 3

Massime di principio

  • La mancata o imprecisa indicazione dell'orario dell'udienza (o la sua modifica non chiaramente comunicata) può integrare nullità assoluta del provvedimento di citazione: se l'anticipazione impedisce la presenza del difensore nominato, si configura omissione di citazione e violazione del diritto di difesa.
  • Quando la nullità riguarda procedure che determinano il decorso dei termini di prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio le parti già estinte per prescrizione, mentre può disporre rinvio per le restanti imputazioni per consentire un nuovo giudizio.
  • Il difensore deve osservare e documentare i termini e le modalità richieste per richiedere la discussione orale (es. invio PEC nei termini previsti dall'art. 23-bis); conservare la documentazione (PEC inviata, calendario ufficiale) è essenziale per provare eventuali irregolarità nella convocazione.
  • La sostituzione del difensore alla chiamata prevista dall'art. 97 co.4 c.p.p. può evitare conseguenze immediate, ma non elimina automaticamente le violazioni procedurali gravi (es. udienza anticipata) se la comunicazione originaria al difensore è stata insufficiente.
  • In casi analoghi, verificare tempestivamente il decorso dei termini di prescrizione per ciascun capo è fondamentale: l'eventuale prescrizione può rendere privo di effetto un nuovo giudizio o parte di esso.
  • La semplice domanda del Procuratore generale di inammissibilità del ricorso non impedisce che la Cassazione esamini e decida sui vizi procedurali rilevanti che ledono il diritto di difesa.

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