Cassazione Penale, Sentenza n. 25365/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila (20/12/2021) che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) per aver ricevuto un cellulare di provenienza furtiva. Il ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio: il difensore aveva inviato per PEC, il 9/12/2021, conclusioni scritte che la Corte d'appello non avrebbe preso in considerazione e non avrebbe menzionato, affermando invece che non erano state trasmesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Pur richiamando l'orientamento che qualifica come nullità la mancata allegazione e valutazione di conclusioni trasmesse via PEC in regime emergenziale (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.), il Collegio ha ritenuto che le conclusioni inviate dalla difesa fossero "apparenti" e prive di un autonomo contenuto argomentativo utile alla decisione. Dato che la Corte territoriale ha comunque esaminato compiutamente tutti i motivi di appello e non risultava un concreto contenuto difensivo nella PEC, l'omessa attestazione in sentenza della trasmissione non ha prodotto una lesione del diritto di difesa tale da determinare nullità. Ricorrente respinto e condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma penale incriminatrice (ricettazione): il ricorrente è stato condannato per avere ricevuto un cellulare di provenienza furtiva.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la nullità generale a regime intermedio; la giurisprudenza ha ritenuto che l'omessa valutazione in sentenza delle conclusioni inviate via PEC possa integrare tale nullità quando configuri una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
il difensore "può presentare" le conclusioni entro il quinto giorno precedente l'udienza
Norma emergenziale che disciplina la possibilità per il difensore di presentare conclusioni scritte in vista dell'udienza; tali conclusioni, se effettive, devono essere valutate dal giudice perché costituiscono esercizio del diritto di difesa.
Riferimento alla procedura camerale: anche in camera di consiglio l'intervento difensivo può svolgersi mediante conclusioni scritte, che assumono rilievo ai fini del contraddittorio.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 6, n. 3913/2022 (Rv. 282881-01)
Orientamento che ha affermato l'esistenza di nullità quando le conclusioni inviate via PEC non siano allegate o valutate, potendo ciò ledere il diritto di partecipazione attiva dell'imputato; il principio è richiamato e modulato nel caso di specie.
Massime di principio
- La mera trasmissione via PEC di un atto denominato "conclusioni" non basta: per determinare la nullità dell'omessa valutazione occorre che l'atto abbia un concreto contenuto argomentativo idoneo a esercitare il diritto di difesa.
- Il giudice di merito deve comunque esaminare i motivi di impugnazione: se risulta che tutti i punti rilevanti sono stati valutati compiutamente, l'omessa menzione di un atto privo di contenuto difensivo non determina automaticamente la nullità della sentenza.
- In regime emergenziale (norme come il d.l. 137/2020) le conclusioni scritte via PEC assumono rilievo speciale e la loro mancata allegazione/valutazione può costituire vizio processuale solo se effettivamente hanno inciso sul diritto al contraddittorio.
- Per il difensore: è buona prassi allegare alle impugnazioni copia delle PEC e riportare nel ricorso il contenuto e l'effetto delle conclusioni, dimostrando il contenuto argomentativo concreto e indicando eventuali ricevute di avvenuta consegna per evitare contestazioni formali.
- Per il giudice di legittimità: in caso di invocata nullità per omissione, va valutato in concreto il contenuto dell'atto trasmesso e l'eventuale pregiudizio subito dall'imputato, distinguendo tra vizi formali inidonei a incidere sulla decisione e nullità che compromettono il diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25314/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25315/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25317/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25318/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25319/2023 del 13/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →