Cassazione Penale, Ordinanza n. 28739/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in sede di rinvio dopo precedente annullamento della Cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 1 di reclusione per i reati di cui agli artt. 5 e 10 del d.lgs. 74/2000. Il ricorrente ha censurato la nuova quantificazione della pena, deducendo violazione degli artt. 597 e 609 c.p.p. e del divieto di reformatio in pejus, oltre che del principio del favor rei. Secondo la difesa, il giudice del rinvio avrebbe dovuto mantenere fermo il minimo sanzionatorio implicitamente scelto dal primo giudice, non potendo discostarsi sensibilmente da esso dopo l'annullamento, e avrebbe dovuto partire da quel criterio considerato intangibile. La doglianza riguardava dunque esclusivamente la pena, non l'affermazione di responsabilità, già definitiva.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla reformatio in pejus, osservando che la precedente pronuncia di legittimità aveva già chiarito che la pena dovesse essere rideterminata in termini non necessariamente coincidenti con il minimo edittale. Poiché il parametro edittale di riferimento era mutato per effetto dell'errore commesso nei precedenti giudizi di merito sulla cornice sanzionatoria applicabile al reato più grave, il giudice di rinvio era libero di valutare il fatto entro la corretta forbice edittale, purché non sovvertisse il giudizio di disvalore già espresso e motivasse adeguatamente la scelta sanzionatoria. Avendo il giudice di merito motivato la pena base in mesi dieci di reclusione e poi determinato la pena finale in anni uno per continuazione, la Corte ha escluso la violazione denunciata e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati oggetto di condanna, senza ulteriori precisazioni nel testo.
Norma incriminatrice richiamata come reato più grave ai fini della determinazione della pena; il testo precisa la forbice edittale vigente al momento del fatto.
Criterio di commisurazione della pena utilizzato dal giudice di rinvio e ritenuto correttamente applicato in motivazione.
Richiamato dalla difesa a sostegno della dedotta violazione del divieto di reformatio in pejus.
Richiamato dalla difesa insieme all'art. 597 c.p.p. per sostenere l'erroneità del trattamento sanzionatorio in sede di rinvio.
La Corte ribadisce che il divieto di reformatio in pejus non è violato quando, mutato il parametro edittale, la pena venga rideterminata entro la corretta forbice, senza sovvertire il precedente giudizio di disvalore.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio limitato alla pena, il giudice non è vincolato a collocare la nuova determinazione sanzionatoria sul medesimo punto della forbice edittale utilizzato in precedenza, purché resti fermo il giudizio di disvalore già espresso e la pena sia motivata alla luce dei criteri legali di commisurazione.
- Non integra violazione del divieto di reformatio in pejus la rideterminazione della pena in termini diversi rispetto alla sentenza annullata, quando l'originario assetto sanzionatorio sia stato influenzato da un errore sulla cornice edittale applicabile e il giudice di rinvio applichi correttamente il nuovo parametro.
- La doglianza relativa alla reformatio in pejus è infondata se la pena finale è inferiore a quella precedentemente inflitta e risulta sorretta da motivazione adeguata sul punto di partenza e sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
- In sede di rinvio, il giudice può rideterminare la pena entro i limiti della corretta forbice edittale senza essere obbligato a replicare il minimo edittale ritenuto dal primo giudice, quando tale minimo non sia il risultato di un vincolo giuridico ma di un errore sul trattamento sanzionatorio.
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