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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34969/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 15 gennaio 2026 della Corte di appello di Catanzaro, che aveva riformato in parte la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 20 maggio 2024, confermando la responsabilità per furto aggravato dalla destrezza, commesso il 9 marzo 2018, e rideterminando la pena in venti giorni di reclusione ed euro 69 di multa dopo il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità e delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante. Secondo l’accusa, dopo aver pagato un caffè con una banconota da 50 euro e ricevuto il resto, l’imputato aveva occultato una banconota da 20 euro consegnatagli dalla commessa e, lamentando di non aver ricevuto il resto corretto, si era fatto consegnare un’ulteriore banconota dello stesso taglio. Con un unico motivo articolato in più profili, la difesa ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., denunciando motivazione illogica e omessa risposta alle deduzioni sulla non abitualità, sulla modestia del danno e sull’assenza di violenza. Ha inoltre contestato la sussistenza dell’aggravante della destrezza, sostenendo che il gesto ripreso dalle telecamere non denotava particolare abilità, astuzia o avvedutezza e che, esclusa l’aggravante, il fatto sarebbe stato furto semplice e compatibile con l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La censura sull’aggravante della destrezza è stata ritenuta nuova, perché non era stata proposta con l’appello e non riguardava una questione rilevabile d’ufficio né deducibile soltanto in cassazione. La Corte ha comunque richiamato gli accertamenti di merito, secondo cui l’imputato aveva occultato repentinamente la banconota con particolare abilità, superando la vigilanza della persona offesa e inducendola a consegnargli un’ulteriore banconota, condotta conforme ai criteri indicati dalle Sezioni Unite per la destrezza. Quanto all’art. 131-bis c.p., la Corte ha confermato che la disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 è applicabile anche al fatto precedente e che il reato rientra nei limiti edittali previsti; ha tuttavia ritenuto ostativo il comportamento abituale, poiché dal casellario risultavano due precedenti condanne per truffa, del 1° febbraio 2006 e del 12 giugno 2007, oltre a una condanna per bancarotta del 9 novembre 2011, irrevocabile il 5 aprile 2012. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.

    dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., discende che non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello.

    Le questioni non dedotte con i motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo quelle rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o quelle che non era possibile dedurre in appello.

  • art. 625, comma 1, n. 4, c.p.

    la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”

    La destrezza ricorre quando, prima o durante l’impossessamento, l’agente usa abilità, astuzia o avvedutezza idonee a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza del detentore.

  • art. 131-bis c.p.

    il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è preclusa dall’abitualità quando risultino commessi almeno altri due reati della stessa indole, anche successivamente al fatto oggetto del procedimento, accertabili incidentalmente dal giudice.

  • art. 2 c.p.

    tale disciplina, più favorevole rispetto a quella previgente, avendo carattere sostanziale, è applicabile, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., anche ai reati precedentemente commessi quale è quello per il quale si procede

    La disciplina sostanziale più favorevole dell’art. 131-bis c.p. si applica, ai sensi dell’art. 2 c.p., anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, quando non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Le questioni non prospettate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado oppure non fosse possibile dedurle nel giudizio di appello.
  • L’aggravante della destrezza nel furto ricorre se, prima o durante l’impossessamento, l’agente impiega particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonee a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore.
  • Ai fini dell’art. 131-bis c.p., il comportamento abituale ostativo sussiste quando l’autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, anche successivamente al fatto per cui si procede; tali reati possono essere accertati incidentalmente dal giudice procedente.
  • La disciplina dell’art. 131-bis c.p. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto più favorevole e di carattere sostanziale, si applica anche ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale

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