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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36137/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La società che aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di due appalti di servizi stipulati con l'ente provinciale, finanziati da soggetti pubblici terzi, ha impugnato la sentenza di appello che aveva accolto l'opposizione dell'ente e revocato il decreto. La Corte territoriale aveva ritenuto non provato l'avveramento della condizione prevista nella clausola contrattuale che subordinava il pagamento all'accredito delle somme da parte degli enti finanziatori; aveva inoltre escluso che fosse onere della Provincia rendicontare ai finanziatori, e aveva valorizzato il fatto che la società avesse trasmesso solo fatture generiche e relazioni trimestrali, non la documentazione giustificativa delle spese. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato carenza/inadeguatezza della motivazione e violazione delle regole ermeneutiche contrattuali. Con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1353, 1355, 1358, 1359, 1362, 1363, 1366, 1371, 2697 c.c., sostenendo che la clausola fosse stata erroneamente qualificata come condizione sospensiva e che, in ogni caso, il mancato avveramento fosse imputabile alla Provincia per sua inerzia. Con il terzo motivo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi, richiamando la disciplina delle delibere CIPE e atti difensivi dei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla qualificazione e interpretazione della clausola contrattuale, osservando che il ricorrente si limitava a contrapporre una diversa lettura del contratto a quella accolta dal giudice di merito, senza individuare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o una motivazione radicalmente inadeguata. Ha inoltre rilevato che la critica sull'onere della prova non trovava riscontro nella sentenza impugnata, poiché l'affermazione sull'onere del creditore di provare il proprio diritto discendeva dall'art. 2697 c.c. Le doglianze sull'imputabilità del mancato avveramento della condizione sono state ritenute già esaminate e confutate in appello, dunque non rivalutabili in sede di legittimità; è stato anche richiamato un giudicato esterno successivo, formatosi in altra causa tra le stesse parti, in cui la società era stata ritenuta soccombente su una domanda di manleva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non idoneo a censurare la ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il proprio diritto di credito grava sul creditore che lo aziona.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Le censure in cassazione sull'interpretazione del contratto sono ammissibili solo se indicano specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o una motivazione radicalmente inadeguata, non se si risolvono in una mera diversa lettura della clausola.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione della clausola come condizione sospensiva.

  • art. 1355 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità di una condizione meramente potestativa.

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi delle parti pendenza della condizione.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'avveramento fittizio della condizione per comportamento imputabile alla controparte.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra i canoni interpretativi asseritamente violati.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i canoni interpretativi asseritamente violati.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato tra i canoni interpretativi asseritamente violati.

  • art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'interpretazione del contratto può essere censurata solo denunciando specifiche violazioni dei criteri legali di ermeneutica o una motivazione del tutto inadeguata; è inammissibile la mera contrapposizione di una interpretazione alternativa a quella del giudice di merito.
  • L'onere di provare i fatti costitutivi del credito incombe sul soggetto che agisce per ottenerne l'adempimento, anche quando la pretesa si inserisca in un rapporto contrattuale complesso con pagamenti subordinati a determinate condizioni.
  • La deduzione dell'omesso esame di fatti decisivi deve essere specifica e riferita a circostanze effettivamente decisive e discusse tra le parti; non è sufficiente un richiamo generico ad atti difensivi o a fonti normative astrattamente pertinenti.
  • Le questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito non possono essere riproposte in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del merito, salvo il vizio di legittimità nei limiti consentiti.
  • Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un punto rilevante della vicenda può essere valorizzato per confermare la soluzione adottata nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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