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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30256/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta in origine da un soggetto poi deceduto, volta ad ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione di un immobile sito in Campagnano di Roma, intestato a una società e assoggettato a esecuzione immobiliare. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo che l'immobile fosse stato consegnato al ricorrente con il consenso del proprietario, a titolo di comodato, con conseguente mera detenzione qualificata e non possesso utile ad usucapire. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione del titolo di godimento dell'immobile, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dato per scontata l'esistenza del comodato senza riesaminare gli atti né rispondere alle doglianze; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione stereotipata e priva di elementi idonei a far emergere un autonomo processo valutativo del giudice di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, essendovi doppia conforme tra primo e secondo grado, non è proponibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti dedotti. Il secondo motivo è stato pure dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata non era mancante né meramente apparente, e perché le critiche dei ricorrenti miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore delle controricorrenti e di una somma alla Cassa delle ammende, oltre a dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dopo la riformulazione, non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo di legittimità è limitato al minimo costituzionale e, in caso di doppia conforme, l'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile anche se la decisione di appello aggiunge argomenti ulteriori ma fondati sul medesimo iter logico-argomentativo del primo giudice.

  • art. 132 c.p.c.

    È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non occorre prendere posizione espressamente su ogni allegazione o argomento difensivo, se incompatibile con la soluzione adottata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o è obiettivamente incomprensibile.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove, incluse presunzioni, è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione con una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta del consigliere ha comportato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, compresa la disciplina dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende, nei limiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, il ricorso per cassazione non può utilizzare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
  • La censura di motivazione è ammissibile in cassazione solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà; non è più sufficiente lamentarne l'insufficienza o la genericità.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che esponga in modo conciso le ragioni della decisione e che risultino implicitamente disattese le tesi incompatibili con essa.
  • La valutazione del materiale probatorio, compresa la scelta delle fonti ritenute più attendibili e la ricostruzione dei fatti storici, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una revisione del convincimento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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