Cassazione Penale, Sentenza n. 33535/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina con un unico motivo di ricorso per violazione degli artt. 317 e 56 c.p., in relazione a fatti risalenti al marzo 2009: la ricorrente avrebbe telefonato a un dipendente della "Esattrice Riscossioni Sicilia" chiedendo l'annullamento di una cartella esattoriale; alla negativa si sarebbe qualificata come magistrato e avrebbe detto "lei non sa chi sono io ... gliela farò pagare", interrompendo la conversazione. Si contestava che mancasse la "costrizione" componente essenziale della concussione e che, negli anni successivi, non vi fosse stato alcun comportamento pregiudizievole, sicché i giudici di merito avrebbero travisato le prove.
La decisione
Durante il procedimento è intervenuto il decesso dell'imputata (certificato 18/07/2025). La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputata ai sensi dell'art. 150 c.p.; ne consegue l'impossibilità di pronunciarsi nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) e la caducazione "ex lege" delle eventuali statuizioni civili contenute nella sentenza penale. Pertanto non è stata resa alcuna decisione definitiva sulla fondatezza della ricostruzione della concussione o dell'abuso d'ufficio posta a fondamento della decisione di merito.
Norme richiamate
Norma che disciplina la concussione; nella fattispecie la ricorrenza dell'art. 317 era contestata come elemento costitutivo del reato (necessità della costrizione)
Norma sull'azione preparatoria e sul tentativo (voluta dal ricorrente per qualificare il fatto come tentativo di concussione)
Prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato; applicata dalla Corte per annullare senza rinvio la sentenza impugnata
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Impone che, se il reato è estinto per cause sopravvenute (qui la morte), è preclusa la pronuncia di proscioglimento nel merito e non può proseguire la decisione sulla responsabilità penale
Massime di principio
- La morte dell'imputato prima del passaggio in giudicato estingue il reato (art. 150 c.p.) e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza: il giudice di legittimità non decide nel merito quando sopravvenga tale estinzione.
- L'estinzione del reato per morte comporta la cessazione del rapporto processuale e determina la caducazione automatica delle statuizioni civili rese nel processo penale, senza necessità di pronunciamenti aggiuntivi.
- Quando si contesta una concussione, è determinante la prova della 'costrizione' o dell'effettiva compressione della volontà della persona offesa; l'assenza di una dichiarazione di soggezione da parte della presunta vittima e l'assenza di comportamenti successivi che concretizzino la pretesa rendono più debole la configurazione del reato.
- Il decorso del tempo e la mancanza di atti vessatori successivi possono far propendere per il mancato perfezionamento del tentativo di concussione; tuttavia, tale valutazione è di merito e può essere sindacata solo finché il processo non si estingua per cause sopravvenute.
- In casi analoghi, prima di impugnare o resistere in Cassazione è necessario verificare lo stato dell'imputato (es. decesso) e lo stato della prescrizione, perché entrambe le circostanze incidono sul potere del giudice di legittimità di pronunciarsi nel merito.
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