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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14709/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza di cassazione che aveva dichiarato improcedibile il suo originario ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di Roma di liquidazione degli onorari professionali. L'improcedibilità era stata dichiarata per il mancato deposito della relata di notificazione del provvedimento impugnato, ritenendo la Corte non dimostrata la tempestività dell'impugnazione. Nel giudizio di revocazione il ricorrente ha sostenuto che si trattasse di errore revocatorio: secondo lui il Collegio non si era avveduto che nel fascicolo telematico era presente il provvedimento con data di pubblicazione 1 giugno 2021, da cui si sarebbe potuta desumere la tempestività del ricorso; ha inoltre richiamato la presenza dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio e precedenti giurisprudenziali favorevoli sull'uso del duplicato informatico e sull'acquisizione officiosa del fascicolo. Ha poi riproposto, in fase rescissoria, i cinque motivi del ricorso originario, concernenti: qualificazione dell'opposizione nel merito, violazione delle regole sulla domanda e sul contratto professionale, contestazioni sulla colpa professionale e sul compenso, qualificazione della domanda riconvenzionale e litispendenza. La resistente ha depositato controricorso chiedendo anche la distrazione delle spese, ma tale controricorso è stato dichiarato tardivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della resistente perché depositato oltre il termine, con conseguente inammissibilità anche della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. Sul ricorso per revocazione ha ritenuto il motivo rescindente in parte inammissibile e in parte infondato: ha escluso che vi fosse errore revocatorio, osservando che il ricorrente non aveva dimostrato che la Corte disponesse davvero, al momento della decisione del ricorso originario, dei dati necessari per verificare la procedibilità; ha inoltre affermato che la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio o l'omesso esercizio di poteri officiosi non integra errore di fatto revocatorio. Ha anche ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata formulazione della proposta accelerata ex art. 380-bis c.p.c., precisando che tale proposta è discrezionale e il suo mancato esercizio non è errore revocatorio. Poiché il motivo rescindente è stato rigettato, i motivi rescissori sono rimasti assorbiti. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per la tardività del controricorso, ma è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    secondo comma, n. 2; ultimo comma

    l'onere di deposito della copia autentica del provvedimento impugnato con la relata di notifica serve a consentire il controllo della tempestività del ricorso; la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, nel regime previgente, era funzionale all'acquisizione degli atti del merito, ma non sostituisce l'onere di prova della produzione rituale dei documenti rilevanti.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto già esistente negli atti e decisivo per la decisione; non ricorre quando si contesta la mancata acquisizione di atti o l'erronea applicazione di regole processuali.

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione delle sentenze/ordinanze della Cassazione presuppone un vero errore di fatto revocatorio, non una critica alla gestione istruttoria o processuale del giudizio di legittimità.

  • art. 366 n. 4 e n. 6 c.p.c.

    il ricorrente in revocazione deve indicare specificamente la collocazione e l'avvenuta produzione dei documenti rilevanti nel ricorso originario.

  • art. 370 c.p.c.

    la tardività del controricorso determina l'inammissibilità anche della memoria successiva della parte intimata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la formulazione della proposta di definizione accelerata è facoltativa e discrezionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la memoria della parte intimata presuppone un controricorso rituale; se il controricorso è inammissibile per tardività, anche la memoria è inammissibile.

  • art. 702-ter c.p.c.

    costituisce il provvedimento di origine del contenzioso, una ordinanza di liquidazione degli onorari professionali resa in rito sommario.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    il controllo sulla tempestività dell'impugnazione si collega al termine breve decorrente dalla notificazione del provvedimento.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma sul ricorso per cassazione contro il provvedimento di merito oggetto del primo giudizio di legittimità.

  • art. 437 bis c.p.c.

    non citato; non presente.

  • art. 137-bis disp. att. c.p.c.

    nel nuovo regime il cancelliere della Cassazione acquisisce il fascicolo d'ufficio dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

  • D.lgs. 149/2022

    ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c. e riformato il procedimento camerale accelerato ex artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.

  • art. 4, comma 6, lett. b, D.lgs. 149/2022

    ha introdotto l'art. 137-bis disp. att. c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica del provvedimento impugnato non opera se il documento mancante risulta comunque nella disponibilità del giudice per effetto della produzione della controparte o dell'acquisizione rituale del fascicolo d'ufficio, purché ciò sia ritualmente documentato.
  • Ai fini della revocazione ex art. 391-bis c.p.c., integra errore revocatorio soltanto la falsa percezione di un fatto già presente e decisivo; non vi rientrano la mancata acquisizione di atti, l'omessa ricerca officiosa di documenti o l'asserita cattiva applicazione di regole processuali.
  • Il ricorrente che deduce l'errore revocatorio deve indicare specificamente, ai sensi dell'art. 366 n. 4 e n. 6 c.p.c., dove e come i documenti rilevanti erano stati prodotti nel ricorso originario e deve provare, anche tramite certificazione di cancelleria, che tali documenti erano effettivamente nella disponibilità della Corte al momento della decisione.
  • La proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità ex art. 380-bis c.p.c. è uno strumento discrezionale e non dovuto; il suo mancato esercizio non può fondare né una violazione processuale né un errore revocatorio.
  • Il mancato deposito tempestivo del controricorso rende inammissibile anche la memoria successiva della parte intimata, per effetto della preclusione di cui all'art. 370 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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