Cassazione Civile, Sentenza n. 25620/2024 del 25/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che fosse accertato che, dal 1° febbraio 1991, aveva svolto attività stabile e continuativa in qualità di medico incaricato provvisorio ex lege n. 740/1970 presso la Casa Circondariale Gazzi di Messina, con conseguente diritto al trattamento economico e giuridico previsto dagli artt. 38-42 della legge n. 740/1970, al pagamento delle differenze retributive e contributive, al trattamento di fine rapporto, alla somma equivalente alla riserva matematica per rendita vitalizia e al risarcimento danni ex art. 2116 c.c. La Corte d'appello aveva invece accolto gli appelli del Ministero e dell'ASP e respinto la domanda, ritenendo che il rapporto fosse regolato esclusivamente dalla disciplina speciale della legge n. 740/1970 e, trattandosi di incarico provvisorio ai sensi dell'art. 50, non potesse essere ricondotto a rapporto di lavoro subordinato né trovare applicazione l'art. 2126 o l'art. 2116 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Caudo. Ha confermato che le prestazioni dei medici incaricati presso istituti penitenziari sono regolate in via speciale dalla legge n. 740/1970 e che, nel caso di incarico provvisorio ai sensi dell'art. 50, il sanitario ha diritto ad un compenso giornaliero ridotto e non ha diritto a trattamenti previdenziali o assicurativi. Ha rilevato che la lunga durata dell'incarico non trasforma la natura provvisoria/autonoma della prestazione in rapporto subordinato; di conseguenza gli artt. 2126 e 2116 c.c. non sono applicabili. Il ricorso incidentale condizionato dell'ASP è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (importi indicati in dispositivo) e al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
legge n. 740 del 1970 (art. 1, art. 2, art. 38-42, art. 50, art. 4)
Al sanitario incaricato di sostituire, in via provvisoria, il titolare, ai sensi del precedente comma spetta un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale del compenso mensile di cui al precedente articolo 38 e delle indennità di cui al precedente articolo 39 previste per il sanitario incaricato che si trovi in analoga situazione di sede e di famiglia; il detto sanitario non ha diritto ad alcun trattamento previdenziale o assicurativo.
La Corte ha ritenuto la legge n. 740/1970 normativa speciale che disciplina autonomamente i medici incaricati negli istituti penitenziari; l'art. 50 definisce la figura del sostituto provvisorio con compenso ridotto e senza diritti previdenziali/assicurativi. Tale disciplina esclude la riconduzione del rapporto a pubblico impiego subordinato e l'applicazione delle norme ordinarie del lavoro subordinato.
Non applicabile: disciplina riferita al rapporto di lavoro subordinato non si può estendere alla prestazione dei medici incaricati provvisori regolata dalla legge n. 740/1970.
Non applicabile rispetto all'incarico provvisorio inquadrato come prestazione autonoma/parasubordinata ex lege n. 740/1970; pertanto la richiesta di risarcimento ex art. 2116 è stata esclusa.
Richiamato nella causa in relazione alla titolarità del rapporto (passaggio di competenze/obblighi all'ASP), ma la Corte ha ritenuto superfluo esaminare in dettaglio la posizione dell'ASP dopo aver rigettato il merito della domanda principale.
art. 75 legge regionale n. 8 del 2018
Citato rispetto a censure attinenti alla posizione dell'ASP; il rigetto del motivo principale ha reso superfluo il suo approfondimento nel dispositivo.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'applicazione delle norme che prevedono l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente, conformemente alla giurisprudenza di Sez. U. citata.
Massime di principio
- La qualifica di 'medico incaricato' e la disciplina applicabile sono determinate dalla legge n. 740/1970: se l'incarico è conferito in virtu' delle previsioni di tale legge, il rapporto è regolato dalla disciplina speciale e non si ricondurrà automaticamente al lavoro subordinato.
- L'incarico provvisorio ex art. 50 (sostituzione del titolare) attribuisce un compenso ridotto e esclude, per legge, diritti previdenziali/assicurativi: la mera durata protratta dell'incarico non determina di per sé la conversione in rapporto subordinato o il riconoscimento dei benefici spettanti al medico assunto con concorso.
- Per ottenere riconoscimenti economici e contributivi tipici del lavoro subordinato o del medico incaricato 'stabile' occorre dimostrare l'esistenza di una fattispecie diversa: p.es. conferimento mediante procedura concorsuale ex art. 1 della legge n. 740/1970 o prove concrete di subordinazione qualificante, non limitate a esigenze organizzative/di coordinamento della struttura.
- In contenziosi contro pubbliche amministrazioni valutare anche eventuali effetti di successione o responsabilità derivanti da riorganizzazioni legislative (es. d.lgs. 222/2015), ma l'esito dipende dalla ricostruzione normativa e fattuale: la mera invocazione della successione non garantisce il successo se manca il presupposto sostanziale sul merito.
- Sul piano processuale, il ricorrente ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa; contestualmente, il rigetto comporta generalmente condanna alle spese e rischio di contributi aggiuntivi (art. 13 DPR 115/2002).
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