Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25621/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità del differimento dell'erogazione del trattamento di fine servizio (TFS) previsto dall'art. 2, comma 11, lett. a), n. 2 del d.l. n. 95/2012 e dai commi 484-485 della legge n. 147/2013, sostenendo che tale posticipo costituisse una discriminazione ingiustificata tra lavoratori pubblici e privati e violasse i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), della retribuzione e dignità del lavoro (art. 36 Cost.) e della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), nella specie in relazione al prepensionamento per esubero cui era stato sottoposto; chiedeva quindi la condanna dell'INPS al pagamento immediato del TFS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che invocavano violazioni costituzionali e di diritto, confermando le conclusioni dei giudici di merito. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare le sentenze n. 159/2019, n. 130/2023 e n. 198/2023) che distingue i casi di pensionamento di vecchiaia (per i quali il differimento dell'erogazione del TFS può confliggere con gli artt. 36 e 38 Cost.) dalle ipotesi eccezionali di prepensionamento per esubero previste dalla disciplina citata, ritenendo legittimo un differimento in tale peculiare contesto trattandosi di misura collegata alla specificità del pubblico impiego e alla finalità di razionalizzazione/riassorbimento del personale. La Corte ha inoltre rilevato che la prospettazione della questione di legittimità costituzionale è di iniziativa del giudice e non delle parti in sede di ricorso per cassazione. Sono state compensate le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 11, lett. a), n. 2 del d.l. n. 95/2012 (come modificato)

    Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera: 1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso ...; 2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011 ...

    La Corte ha letto la norma come disciplina eccezionale che consente il prepensionamento dei lavoratori in soprannumero subordinandone però l'effettivo collocamento a riposo e l'erogazione del TFS alle condizioni e tempi previsti; il differimento dell'erogazione è compatibile con la specificità del pubblico impiego e con le esigenze di controllo della spesa pubblica.

  • commi 484 e 485 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)

    484. Con effetto dal 1° gennaio 2014 ... b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 ... al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi». 485. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

    La modifica ha dilazionato i termini di esigibilità del TFS (da sei a dodici mesi) per i soggetti interessati dalla disciplina, operando un differimento temporale che la Corte ritiene compatibile nel contesto del prepensionamento eccezionale.

  • art. 24 del d.l. n. 201/2011 e art. 1, comma 22 del d.l. n. 138/2011

    Norme richiamate come riferimento per le 'decorrenze' e i requisiti pensionistici; il differimento del TFS è collegato alla decorrenza prevista da tali disposizioni.

  • art. 33 del d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in relazione alle procedure che le amministrazioni devono seguire per la gestione dei soprannumeri e delle procedure di mobilità/ prepensionamento; evidenzia il carattere non automatico e condizionato del prepensionamento.

  • art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008

    Norma citata quale base giuridica per la risoluzione del rapporto a decorrere dai requisiti contributivi previsti, integrando il quadro normativo che disciplina il prepensionamento.

  • Sentenze Corte costituzionale n. 159/2019, n. 130/2023, n. 198/2023

    Giurisprudenza costituzionale che distingue la tutela del TFS nei casi di pensionamento di vecchiaia (con forte tutela degli artt. 36 e 38 Cost.) dalle ipotesi eccezionali di prepensionamento; le pronunce consentono il differimento del TFS se collegato a specifiche ragioni organizzative e di spesa pubblica e se la fattispecie è caratterizzata da condizionalità e natura eccezionale.

  • art. 3, art. 36, art. 38, art. 4, art. 35 Cost.

    Articoli costituzionali invocati dal ricorrente come parametri di giudizio; la Corte ha ritenuto che, alla luce della normativa speciale e della giurisprudenza costituzionale, non sussista violazione degli stessi nella fattispecie del prepensionamento per esubero.

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione) e art. 111 Cost. (ragioni processuali)

    La Corte ha richiamato la regola processuale per cui la questione di legittimità costituzionale è di iniziativa del giudice e non può essere trasformata in motivo di cassazione dalla parte; ha rilevato l'inammissibilità, in cassazione, di deduzioni che siano in realtà istanze di sollevamento di questione costituzionale.

Massime di principio

  • La disciplina del TFS nel pubblico impiego può prevedere differimenti di erogazione in ipotesi eccezionali (es. prepensionamento per esubero) quando la misura è collegata a ragioni organizzative e di equilibrio di bilancio: tali misure sono meno facilmente compatibili se interessano il collocamento in quiescenza per pensionamento di vecchiaia.
  • Il prepensionamento previsto per i soprannumerari è configurato come istituto eccezionale e condizionato: il diritto a essere collocati in quiescenza e alla correlata erogazione del TFS sorge solo se l'amministrazione, nel concreto, procede alla risoluzione del rapporto entro i limiti del soprannumero.
  • Nel confronto tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato non opera una piena identità di trattamento: permangono peculiari esigenze e limiti nel pubblico impiego che giustificano differenziazioni normative, soprattutto quando incidono su assetti organizzativi o su spesa pubblica.
  • Se si contesta la costituzionalità di una norma, in sede processuale l'iniziativa del sollevamento spetta al giudice; le parti possono presentare deduzioni ma non possono sostituirsi al giudice nell'attivare il giudizio di legittimità costituzionale (attenzione procedurale in fase di cassazione).
  • Per valutare la legittimità di un differimento del TFS in casi analoghi è fondamentale verificare: a) se il prepensionamento è stato attivato nei limiti del soprannumero e secondo le procedure previste; b) se il soggetto avrebbe maturato diritto alla pensione di vecchiaia (caso più protetto); c) l'eventuale presenza di deroghe o tutele particolari (inabilità, decesso, ecc.); d) la concretezza delle ragioni organizzative/finanziarie addotte dall'amministrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.