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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25623/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la riduzione del 20% del trattamento economico prevista dall'art. 61, comma 14, del d.l. n.112/2008 (applicata con decreto del Commissario ad acta del 31/12/2010) sostenendo che tale decurtazione fosse subordinata all'abolizione o riduzione del ticket sanitario (comma 19) che la Regione non aveva adottato; chiedeva inoltre l'adeguamento del proprio compenso in base al richiamo normativo al trattamento dei direttori sanitario e amministrativo (art. 3-bis, comma 8, d.lgs. n.502/1992 e art. 2, comma 5, d.P.C.M. 19/7/1995 n.502), invocando una sorta di automatica correlazione/indicizzazione rispetto alla contrattazione collettiva e ai parametri previsti per gli altri direttori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha condiviso l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 61, comma 14, del d.l. n.112/2008 dispone autonomamente la riduzione del 20% dei trattamenti economici come misura generale di contenimento della spesa, senza subordinare la sua operatività all'effettiva abolizione del ticket prevista dal comma 19; tale autonomia è confermata dal testo letterale, dalla relazione illustrativa e dalla giurisprudenza costituzionale che vedono la norma come principio di coordinamento della finanza pubblica lasciando margini di autonomia alle Regioni. Inoltre, il contratto del ricorrente conteneva espressa clausola di salvezza rispetto all'art. 61, comma 14, e la decurtazione fu attuata con decreto motivato nell'ambito dei programmi operativi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il trattamento del direttore generale è regolato in modo distinto dai direttori sanitario e amministrativo: il primo è determinato con riferimento a parametri stabiliti dal d.P.C.M. (e non soggetto a un automatico adeguamento dinamico in funzione della contrattazione collettiva), mentre per i direttori sanitario e amministrativo il riferimento alla contrattazione nazionale è tendenziale e trova un tetto (80% del trattamento base del direttore generale). Il rapporto ha natura autonoma, dunque parametri costituzionali come l'art. 36 Cost. non sono direttamente applicabili. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.l. 6 agosto 2008, n. 112 - art. 61, commi 14 e ss.

    14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali... sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

    La decurtazione del 20% costituisce una misura autonoma di contenimento della spesa prevista dal legislatore statale e non è subordinata all'effettiva abolizione o riduzione del ticket (comma 19); le Regioni hanno margini di autonomia nell'attuazione, ma il principio di riduzione è vincolante.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - art. 3-bis, comma 8

    Stabilisce che i rapporti dei direttori (generale/sanitario/amministrativo) siano regolati da contratto di diritto privato e che il trattamento economico sia ridefinito in sede di revisione del d.P.C.M.; il rinvio alla contrattazione collettiva è generico e non implica un adeguamento dinamico automatico nel tempo.

  • d.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 (e successivi d.P.C.M. di revisione, es. 2001/319)

    Il d.P.C.M. individua i parametri per la determinazione del trattamento del direttore generale (volume entrate, assistiti, posti letto, numero dipendenti, tetti massimi e possibilità di integrazione fino al 20% per risultati) e fissa per i direttori sanitario/amministrativo limiti in rapporto al trattamento del direttore generale (tetto all'80%); non prevede adeguamenti dinamici obbligatori collegati alla contrattazione collettiva.

  • Codice civile - Titolo terzo del libro quinto (richiamo per lavoro autonomo, artt. 2222 e ss.)

    Il richiamo normativo alla disciplina del lavoro autonomo conferma la natura autonoma del rapporto del direttore, con conseguenze sulla determinazione e adeguamento del compenso.

  • Costituzione - art. 36

    L'art. 36 (adeguatezza della retribuzione per lavoro subordinato) non è applicabile ai rapporti di lavoro autonomo come quello del direttore generale; pertanto non può essere invocato per pretendere un adeguamento automatico dei compensi.

Massime di principio

  • La riduzione del compenso prevista dall'art. 61, comma 14, d.l. n.112/2008 è una misura autonoma di contenimento della spesa pubblica: non è automaticamente condizionata all'adozione della misura di abolizione/riduzione del ticket prevista dal comma 19.
  • Se il contratto individuale contiene clausole che richiamano espressamente la disciplina di cui all'art. 61, comma 14, la riduzione prevista dalla norma può essere applicata legittimamente anche unilateralmente con atto amministrativo motivato.
  • Il trattamento economico del direttore generale è disciplinato separatamente dai direttori sanitario e amministrativo: è determinato in base a parametri stabiliti dal d.P.C.M. e non soggetto a un meccanismo di adeguamento dinamico automatico in ragione delle variazioni della contrattazione collettiva per altre categorie.
  • Il rapporto del direttore (generale, sanitario, amministrativo) è qualificato come rapporto di lavoro autonomo/di prestazione d'opera intellettuale: ciò limita l'applicabilità di tutele e parametri propri del lavoro subordinato (es. art. 36 Cost.).
  • Le Regioni devono rispettare i principi statali di coordinamento della finanza pubblica: disposizioni regionali che prevedano rivalutazioni automatiche dei compensi in contrasto con l'art. 61, comma 14, possono essere ritenute illegittime.
  • In casi analoghi, chi contesta la decurtazione dovrà dimostrare che la norma statale non è stata correttamente applicata o che vi sia violazione di clausole contrattuali specifiche o di principi procedurali; la mera disparità rispetto ad altri trattamenti non è sufficiente se il regime normativo nazionale prevede limiti e criteri distinti.

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