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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22699/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per falsità in targa/documento. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la contraffazione fosse talmente grossolana da integrare un'ipotesi di inidoneità assoluta dell'azione ai sensi dell'art. 49 c.p., quindi un falso non punibile. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la motivazione sul punto fosse illogica o comunque insufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché riproponeva censure già esaminate dai giudici di merito, i quali avevano escluso che si trattasse di falso grossolano, evidenziando che la contraffazione della targa era stata scoperta solo dopo plurimi controlli e accertamenti. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché reiterativo di doglianze sul trattamento sanzionatorio già valutate con motivazione congrua e non illogica: i giudici di merito avevano escluso elementi positivamente valutabili per concedere le attenuanti generiche e valorizzato i molteplici precedenti dell'imputato come indice di rilevante capacità a delinquere. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per il delitto contestato relativo alla falsificazione

  • art. 482 c.p.

    norma richiamata quale disposizione applicabile al caso di uso/falsità in relazione al documento o al segno contraffatto

  • art. 49 c.p.

    invocato dalla difesa per sostenere l'assoluta inidoneità dell'azione e l'irrilevanza penale del falso grossolano

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La deduzione del c.d. falso grossolano non è accoglibile quando la contraffazione non sia percepibile ictu oculi e sia stata invece scoperta solo all'esito di plurimi controlli e accertamenti: in tal caso non ricorre un'ipotesi di assoluta inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 c.p.
  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a riproporre censure di merito già specificamente esaminate e respinte con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi da valorizzare e dia rilievo ai precedenti penali quale indice di una rilevante capacità a delinquere.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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