Cassazione Penale, Sentenza n. 05691/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per reati di bancarotta relativi alla società GIMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.: capo A) bancarotta distrattiva per distrazione di materie prime per €22.973,43; capo B) bancarotta per aggravamento del dissesto (dissesto già manifestatosi dal 2013 con aggravamento per ulteriori €252.942,18); capo C) bancarotta impropria da operazioni dolose per omissione sistematica dei versamenti fiscal-previdenziali (debito erariale pari a €315.038,72). Le censure erano, in sintesi: omissione della Corte d'appello nel valutare la posizione di amministratore di fatto di Giordano Franco; inesistenza o diversa qualificazione delle distrazioni contestate; mancata prova della colpa grave nell'omessa dichiarazione di fallimento; assenza del nesso causale e dell'elemento psicologico per la bancarotta impropria; e doglianze sulla non assorbibilità dei reati tra loro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione alla posizione di Giordano Franco: ha annullato la sentenza di condanna per quest'ultimo e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per mancata motivazione specifica circa la qualifica di amministratore di fatto e le condotte a lui attribuite. Per il resto il ricorso è stato respinto: la Cassazione ha confermato le valutazioni di merito in ordine alla bancarotta distrattiva residua e soprattutto alla bancarotta per aggravamento del dissesto e alla bancarotta impropria da operazioni dolose in relazione a Donnici Francesco; ha dichiarato inammissibili o infondati altri motivi (p.es. nuovi argomenti non sollevati in appello). Conseguentemente il ricorso di Donnici è stato rigettato e questi è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall.
art. 217, comma 1, n. 4, Legge Fallimentare
La norma punisce chi ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra grave colpa; la Cassazione ricorda che è richiesto l'elemento soggettivo della colpa grave (consapevole omissione) e non si può dedurne automaticamente dal semplice ritardo nella richiesta di fallimento.
art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall.
art. 223, comma 2, n. 2, Legge Fallimentare
Riguarda la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose: si richiedono condotte dolose in nesso eziologico con il fallimento. La Corte distingue nettamente questa fattispecie dalla bancarotta semplice per aggravamento del dissesto.
Definisce la figura dell'amministratore di fatto; la Corte richiama i criteri (assenza di investitura formale, attività gestionale continuativa e autonomia decisionale) che devono essere specificamente motivati dal giudice per affermare tale posizione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative del codice di procedura penale
Limita la motivazione dei motivi di ricorso in Cassazione entro i termini necessari; la Corte sottolinea che però l'appello deve avere sollevato le questioni per poterle trattare in sede di legittimità e che motivazioni omesse in appello non possono essere integrate per relationem quando manchi espressa trattazione delle deduzioni.
Massime di principio
- Se in appello si solleva la non riconoscibilità della qualifica di amministratore di fatto, la Corte d'appello deve valutare e motivare espressamente i fatti sintomatici (ruolo gestionale, rapporti con dipendenti/fornitori/clienti, poteri decisionali). La mancata valutazione specifica può portare all'annullamento in Cassazione.
- La qualifica di amministratore di fatto si prova con elementi concreti di gestione continuativa e autonomia decisionale; non è necessario l'esercizio di tutti i poteri tipici, ma occorre una sufficiente attività gestoria non episodica.
- Per l'art. 217 L.F. (bancarotta semplice per mancata richiesta di fallimento) non basta il mero ritardo: è necessaria la prova della colpa grave, ossia della consapevole omissione che ha aggravato il dissesto; la mera attesa di recuperare crediti non esclude automaticamente la colpa grave, ma il giudice deve motivarlo.
- I reati di bancarotta semplice (art. 217) e di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223) hanno elementi soggettivi distinti; non sempre sussiste assorbimento: può procedersi per concorso materiale se sono presenti omissioni colpose e, separatamente, condotte dolose autonome che hanno concorso al fallimento.
- Le doglianze nuove formulate direttamente in Cassazione, senza essere state proposte in appello, sono inammissibili; dunque le difese devono articolare compiutamente le ragioni già in sede di gravame.
- Il riscontro della curatela e gli accertamenti documentali (es. contabilità e rilievi su mancati versamenti fiscali) possono costituire prova rilevante per dimostrare distrazioni o omissioni sistematiche; l'assenza di giustificazioni difensive su tali rilievi rafforza la valutazione di responsabilità.
- In caso di condotte di omissione prolungata nei versamenti fiscali e previdenziali, la giurisprudenza ammette che il dolo generico e la prevedibilità del dissesto possono essere desunti dalla sistematicità dell'inadempimento, con conseguente responsabilità per bancarotta impropria.
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