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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05691/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per reati di bancarotta relativi alla società GIMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.: capo A) bancarotta distrattiva per distrazione di materie prime per €22.973,43; capo B) bancarotta per aggravamento del dissesto (dissesto già manifestatosi dal 2013 con aggravamento per ulteriori €252.942,18); capo C) bancarotta impropria da operazioni dolose per omissione sistematica dei versamenti fiscal-previdenziali (debito erariale pari a €315.038,72). Le censure erano, in sintesi: omissione della Corte d'appello nel valutare la posizione di amministratore di fatto di Giordano Franco; inesistenza o diversa qualificazione delle distrazioni contestate; mancata prova della colpa grave nell'omessa dichiarazione di fallimento; assenza del nesso causale e dell'elemento psicologico per la bancarotta impropria; e doglianze sulla non assorbibilità dei reati tra loro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione alla posizione di Giordano Franco: ha annullato la sentenza di condanna per quest'ultimo e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per mancata motivazione specifica circa la qualifica di amministratore di fatto e le condotte a lui attribuite. Per il resto il ricorso è stato respinto: la Cassazione ha confermato le valutazioni di merito in ordine alla bancarotta distrattiva residua e soprattutto alla bancarotta per aggravamento del dissesto e alla bancarotta impropria da operazioni dolose in relazione a Donnici Francesco; ha dichiarato inammissibili o infondati altri motivi (p.es. nuovi argomenti non sollevati in appello). Conseguentemente il ricorso di Donnici è stato rigettato e questi è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall.

    art. 217, comma 1, n. 4, Legge Fallimentare

    La norma punisce chi ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra grave colpa; la Cassazione ricorda che è richiesto l'elemento soggettivo della colpa grave (consapevole omissione) e non si può dedurne automaticamente dal semplice ritardo nella richiesta di fallimento.

  • art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall.

    art. 223, comma 2, n. 2, Legge Fallimentare

    Riguarda la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose: si richiedono condotte dolose in nesso eziologico con il fallimento. La Corte distingue nettamente questa fattispecie dalla bancarotta semplice per aggravamento del dissesto.

  • art. 2639 c.c.

    Definisce la figura dell'amministratore di fatto; la Corte richiama i criteri (assenza di investitura formale, attività gestionale continuativa e autonomia decisionale) che devono essere specificamente motivati dal giudice per affermare tale posizione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disposizioni attuative del codice di procedura penale

    Limita la motivazione dei motivi di ricorso in Cassazione entro i termini necessari; la Corte sottolinea che però l'appello deve avere sollevato le questioni per poterle trattare in sede di legittimità e che motivazioni omesse in appello non possono essere integrate per relationem quando manchi espressa trattazione delle deduzioni.

Massime di principio

  • Se in appello si solleva la non riconoscibilità della qualifica di amministratore di fatto, la Corte d'appello deve valutare e motivare espressamente i fatti sintomatici (ruolo gestionale, rapporti con dipendenti/fornitori/clienti, poteri decisionali). La mancata valutazione specifica può portare all'annullamento in Cassazione.
  • La qualifica di amministratore di fatto si prova con elementi concreti di gestione continuativa e autonomia decisionale; non è necessario l'esercizio di tutti i poteri tipici, ma occorre una sufficiente attività gestoria non episodica.
  • Per l'art. 217 L.F. (bancarotta semplice per mancata richiesta di fallimento) non basta il mero ritardo: è necessaria la prova della colpa grave, ossia della consapevole omissione che ha aggravato il dissesto; la mera attesa di recuperare crediti non esclude automaticamente la colpa grave, ma il giudice deve motivarlo.
  • I reati di bancarotta semplice (art. 217) e di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223) hanno elementi soggettivi distinti; non sempre sussiste assorbimento: può procedersi per concorso materiale se sono presenti omissioni colpose e, separatamente, condotte dolose autonome che hanno concorso al fallimento.
  • Le doglianze nuove formulate direttamente in Cassazione, senza essere state proposte in appello, sono inammissibili; dunque le difese devono articolare compiutamente le ragioni già in sede di gravame.
  • Il riscontro della curatela e gli accertamenti documentali (es. contabilità e rilievi su mancati versamenti fiscali) possono costituire prova rilevante per dimostrare distrazioni o omissioni sistematiche; l'assenza di giustificazioni difensive su tali rilievi rafforza la valutazione di responsabilità.
  • In caso di condotte di omissione prolungata nei versamenti fiscali e previdenziali, la giurisprudenza ammette che il dolo generico e la prevedibilità del dissesto possono essere desunti dalla sistematicità dell'inadempimento, con conseguente responsabilità per bancarotta impropria.

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