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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20665/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi contestavano profili diversi della sentenza d'appello: Pisani denunciava insufficiente motivazione nella commisurazione della pena (art. 133 c.p.); Acampa censurava l'applicazione dell'aggravante per agevolazione del sodalizio mafioso (art. 7 L. 203/91), sostenendo che la mera conoscenza della finalità del compartecipe non potesse sostituire il dolo specifico; Andolfi Andrea impugnava il riconoscimento della recidiva (mancata motivazione), la misura dell'aumento di pena per continuazione (aumento di 6 anni non motivato) e la commisurazione complessiva della pena (mancanza di motivazione, pena elevata fino al massimo edittale); Andolfi Ciro criticava la misura dell'aumento per continuazione, ritenendola priva di motivazione e incoerente con il pregresso assetto sanzionatorio; Busiello contestava il riconoscimento del carattere armato dell'associazione, il riconoscimento della recidiva e il criterio di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati o inammissibili i ricorsi di Pisani, Acampa e Busiello (con condanna al pagamento delle spese e, per i ricorrenti le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende). Ha invece accolto, in parte, i ricorsi di Andolfi Andrea e Andolfi Ciro limitatamente ai profili del trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di entrambi soltanto per le questioni relative alla determinazione della pena (aumento per continuazione e/o commisurazione della pena base) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. Per il resto le statuizioni della Corte territoriale sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma dell'associazione di tipo mafioso; usata come reato centrale per la commisurazione della pena e per l'apprezzamento della gravità dell'associazione in relazione alle aggravanti e alla recidiva.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte richiede motivazione più stringente quando la pena fissata si discosta dalla media edittale o raggiunge il massimo; sufficiente richiamo sintetico ai criteri quando la pena è entro la media.

  • art. 7 L. 203/1991

    Aggravante per agevolazione dell'attività delle associazioni mafiose; la Corte ha ritenuto corretta l'estensione dell'aggravante al concorrente consapevole della finalità agevolatrice del compartecipe (richiamando il principio di comunicabilità della circostanza soggettiva).

  • artt. 192 e 605 c.p.p.

    Regole in tema di motivazione e impugnazioni: utilizzati come riferimento per censurare carenze motivazionali sui profili di riconoscimento della recidiva e della continuazione e delle misure di aumento della pena.

  • art. 81 c.p.

    Regola sulla continuazione: la Corte ricorda l'obbligo di motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite e l'intensità della motivazione in relazione all'entità dell'aumento.

  • art. 118 c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alla comunicabilità delle circostanze soggettive tra concorrenti; la Corte applica i principi giurisprudenziali che ammettono la comunicazione dell'aggravante al compartecipe consapevole.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorsi inammissibili per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato come elemento valutativo nella decisione sulla recidiva (uso dell'insuccesso o ritiro di benefici come indice di propensione a delinquere).

  • art. 62-bis e art. 69 c.p.

    Norme sulle circostanze attenuanti e sul giudizio di prevalenza: contestate nelle impugnazioni ma la Corte ha ritenuto il bilanciamento adeguatamente motivato ove confermato.

Massime di principio

  • Quando la pena viene fissata entro la media edittale, è sufficiente un richiamo sintetico ai criteri dell'art. 133 c.p. (es. 'pena congrua' o 'adeguata alla gravità'); ma se la pena supera la media o raggiunge il massimo, il giudice deve motivare specificamente le ragioni che giustificano l'aumento.
  • La circostanza aggravante per agevolazione di associazioni mafiose può essere imputata anche al concorrente che non ha il dolo specifico, se risulta che egli era consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (comunicabilità della circostanza soggettiva), purché la consapevolezza sia adeguatamente dimostrata con elementi fattuali.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione concreta: non basta l'elenco delle condanne pregresse; il giudice deve spiegare come i precedenti e la personalità dell'imputato indicano una maggiore pericolosità e la capacità della nuova condotta di rappresentare una prosecuzione del processo delinquenziale.
  • In caso di continuazione tra reati, l'aumento di pena deve essere calcolato e motivato distinctamente per ciascun reato satellite: l'entità dell'aumento richiede maggiore impegno motivazionale quanto più è rilevante l'incremento sanzionatorio.
  • Le censure sulla mancanza di motivazione possono portare all'annullamento parziale e al rinvio esclusivamente sul profilo sanzionatorio, senza che ciò pregiudichi le altre statuizioni di colpevolezza che restano confermate.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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