Cassazione Penale, Sentenza n. 40377/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tonarelli impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia del 17/01/2023 che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha ripristinato la misura cautelare della detenzione in carcere. L'indagato è accusato di un'associazione per delinquere finalizzata a reati tributari e di riciclaggio, con contestazione di più delitti (intestazione fittizia di beni, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione, dichiarazione fraudolenta/infedele, omesse dichiarazioni, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio) e aggravante ex art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduce nullità per carenza di motivazione in relazione all'esistenza delle esigenze cautelari che avrebbero giustificato la misura più afflittiva, lamentando l'assenza di un confronto effettivo con il precedente provvedimento del GIP (16/12/2022) che aveva ritenuto sufficiente una misura meno afflittiva e sostenendo che non vi fossero elementi di novità tali da giustificare l'aggravamento, ancorché fosse stata chiesta dalla difesa la possibilità di nuovo interrogatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame si sia confrontato adeguatamente con i precedenti provvedimenti e abbia fornito motivazione logica e coerente sulle ragioni del ripristino della custodia cautelare in carcere, puntando in particolare sull'elevato pericolo di recidiva e sulla inefficacia delle misure alternative e delle capacità di autodetenzione dell'indagato. Il tribunale ha considerato irrilevante, ai fini della modifica della prognosi cautelare, il mero decorso del tempo e la sola richiesta di un nuovo interrogatorio, stante che nei precedenti interrogatori l'indagato aveva reso dichiarazioni parziali e minimizzanti, segno di scarsa collaborazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Tonarelli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamata per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; il procedimento è stato svolto ai sensi della disposizione che disciplina il contraddittorio scritto in tempi eccezionali.
Menziionato come aggravante contestata nell'imputazione; dal testo emerge che, pur essendo l'aggravante richiamata nell'imputazione, era stata esclusa dal Tribunale del riesame in sede di altro provvedimento, senza che ciò pregiudicasse la valutazione del pericolo di recidiva ai fini cautelari.
Codice di procedura penale, art. 299 comma ter
Richiamato dalla difesa in relazione alla richiesta di espletamento di interrogatorio; il giudice ha ritenuto che la mancata esecuzione di un ulteriore interrogatorio non costituisse elemento di novità idoneo a mutare la valutazione cautelare, anche alla luce delle dichiarazioni già rese dall'indagato in precedenza.
Regolamento di esecuzione cod. proc. pen., art. 28
Richiamato in relazione agli adempimenti di cancelleria dopo la decisione; disposizione procedurale per gli adempimenti conseguenti alla sentenza.
Massime di principio
- L'aggravamento di una misura cautelare deve essere motivato mediante confronto con i precedenti provvedimenti: se non emergono elementi nuovi significativi il mantenimento o il ripristino della misura più afflittiva può essere giustificato dal persistere del pericolo di recidiva.
- Il mero decorso del tempo o la sola richiesta di un nuovo interrogatorio non costituiscono, di per sé, elementi idonei a mutare la prognosi cautelare; occorrono fatti o elementi nuovi concreti e apprezzabili.
- Dichiarazioni parziali, minimizzanti o 'di comodo' rese in precedenti interrogatori possono essere valutate come indice di scarsa collaborazione e ridotto affidamento sulla capacità dell'indagato di contenere il rischio di reiterazione del reato.
- Il tribunale del riesame deve motivare il proprio giudizio in maniera logica e coerente e confrontarsi con le valutazioni del GIP; una motivazione che spiega perché non sussistono elementi nuovi può resistere alla censura di insufficienza motivazionale.
- Ricorsi manifestamente infondati o non basati su novità possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e, se previsto, pagamento di ammende.
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