Cassazione Civile, Ordinanza n. 22258/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un diniego di rimborso dell’IVA per l’anno d’imposta 2007, che la contribuente aveva impugnato con esito favorevole in primo grado e poi in appello. La Commissione tributaria regionale della Puglia aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, condannandola alle spese di lite in euro 500. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sola statuizione sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., degli artt. 1, 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014 e dell’art. 2233 c.c., perché la CTR aveva liquidato un importo non congruo rispetto al valore della controversia (euro 3.356,00), senza motivare la drastica riduzione rispetto alla media dello scaglione e comunque sotto i minimi previsti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, quando la liquidazione delle spese e dei compensi professionali avviene secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi, salvo diversa convenzione tra le parti, poiché tali minimi hanno carattere inderogabile. Nel caso concreto, la liquidazione di euro 500 è stata ritenuta certamente inferiore al minimo previsto per lo scaglione di riferimento, indicato in almeno euro 991. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma violata in tema di condanna e liquidazione delle spese di lite
artt. 1, 4 e 5 d.m. n. 55 del 2014
richiamati quali parametri per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte afferma che, salvo diversa convenzione, il giudice non può scendere sotto i valori minimi
richiamato a sostegno del principio sulla determinazione del compenso professionale
indicato quale vizio dedotto per violazione di legge
richiamato per il deposito della memoria e il procedimento camerale
richiamato con riferimento alla costituzione della controparte ai fini dell’eventuale discussione orale
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese di lite secondo i parametri forensi, il giudice non può determinare il compenso in misura inferiore ai valori minimi previsti dallo scaglione applicabile, salvo diversa convenzione tra le parti.
- La liquidazione delle spese che si discosti sensibilmente dai parametri minimi richiede una base giustificativa coerente con il sistema normativo dei compensi professionali; in mancanza, integra violazione di legge.
- Quando il giudice di merito liquida le spese in importo inferiore al minimo inderogabile del parametro applicabile, la statuizione è cassabile con rinvio per nuovo esame della regolazione delle spese.
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