Cassazione Penale, Sentenza n. 24023/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale già presentata e respinta con ordinanza del 10/03/2021; il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato la nuova istanza inammissibile rilevando che il pubblico ministero non può disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione più di una volta e deve revocare la sospensione in caso di diniego della misura alternativa
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'omesso esame nel merito della domanda di affidamento in prova al servizio sociale e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino perché provveda sul merito. Il Tribunale era incorso in errore perché ha confuso profili relativi alla disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione con le condizioni di ammissibilità della domanda di misura alternativa
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato quale criterio delle condizioni di ammissibilità nell'ambito del procedimento di sorveglianza; la Corte osserva che le condizioni di ammissibilità vanno ricercate nelle norme di rito e non nelle regole sulla sospensione dell'ordine di esecuzione
Richiama l'art. 666, comma 2, quale riferimento normativo per il procedimento di sorveglianza in cui si decide sulle misure alternative
art. 656, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza come norma che limita la ripetizione della sospensione dell'ordine di esecuzione; la Corte distingue però la limitazione della sospensione (rivolta all'operato del pubblico ministero) dall'ammissibilità della richiesta di misura alternativa
Citato nella giurisprudenza di supporto (fattispecie comparata) in riferimento all'affidamento in prova per reati di stupefacenti; usato come esempio di valutazione sulla ripetizione di domande e sulla sospensione dell'ordine
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità di una nuova istanza di misura alternativa non può fondarsi esclusivamente sul fatto che l'ordine di esecuzione sia stato sospeso in precedenza o che la sospensione non possa essere disposta più di una volta: tali limiti concernono l'operato del pubblico ministero e la disciplina dell'esecuzione, non le condizioni di ammissibilità della domanda
- Il Tribunale deve esaminare il merito di una nuova richiesta di misura alternativa salvo che ricorrano ragioni formali o di merito specifiche (es. mancanza dei requisiti oggettivi, difetti di forma, o assenza di novità rispetto a una mera reiterazione)
- Una seconda sospensione dell'ordine di esecuzione non è automaticamente illegittima ai fini dell'esame della domanda, ma non può neppure essere reiterata per consentire l'esame di istanze successive senza che sia stata data esecuzione al titolo di condanna se nel frattempo l'ordine è stato correttamente eseguito
- La mancata notifica dell'ordine di esecuzione al detenuto al momento della presentazione della nuova istanza può essere rilevante: la situazione soggettiva del richiedente e i tempi di notifica possono influenzare la valutazione dell'ammissibilità o del merito
- In casi simili il difensore può proporre una nuova domanda di misura alternativa, ma per essere accolta dovranno esserci elementi nuovi o ragioni concrete che giustifichino una diversa valutazione rispetto alla prima istanza
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