Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29580/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, decidendo in sede di rinvio, aveva riqualificato la recidiva come semplice, confermato il bilanciamento di equivalenza tra le aggravanti e le circostanze attenuanti generiche, mantenuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto della sentenza impugnata e un reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale già giudicato con precedente sentenza della stessa Corte, e, applicata la riduzione per il rito abbreviato, aveva determinato la pena complessiva in un anno di reclusione. Con un unico motivo, la difesa lamentava che, nonostante la riconosciuta relativa offensività dei fatti, la Corte territoriale non avesse escluso la recidiva e avesse operato un giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non ravvisabile alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione sul trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale aveva spiegato che la recidiva semplice trovava fondamento nei precedenti penali dell'imputato, indicativi di una propensione a delinquere, e che il bilanciamento di equivalenza con le attenuanti generiche era giustificato dalla relativa gravità dei fatti. Si tratta, secondo la Cassazione, di valutazione discrezionale immune da censure in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    È il reato richiamato come oggetto di una precedente sentenza con cui è stato affermato il vincolo della continuazione.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente dal riferimento al vincolo della continuazione tra i reati.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata riqualificata come semplice e ritenuta sussistente alla luce dei precedenti dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state poste in bilanciamento con l'aggravante della recidiva.

  • art. 81 c.p.p.

    Richiamato per la riduzione per il rito abbreviato solo in senso descrittivo del trattamento sanzionatorio; dal testo non emergono ulteriori dettagli normativi.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché diretta a contestare una valutazione discrezionale di merito non affetta da manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione sulla sussistenza della recidiva e sul bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti generiche appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La presenza di precedenti penali può legittimare il riconoscimento della recidiva semplice quando il giudice motivi in termini di propensione a delinquere del soggetto.
  • Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito, coerente con la gravità concreta dei fatti, e non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.