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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34217/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente patrocinio)

La controversia

La parte ricorrente aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento presupposto. L'istanza era stata rigettata prima dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e poi dal Tribunale, sul presupposto che la certificazione rilasciata dall'autorità consolare eritrea in Roma, relativa ai redditi prodotti all'estero, fosse priva del requisito della legalizzazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo da un lato che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto necessaria la legalizzazione della certificazione consolare ex art. 79 d.P.R. 115/2002, dall'altro che avesse trascurato di esaminare un documento depositato in data 23 ottobre 2020 attestante l'avvenuta legalizzazione presso la Prefettura di Roma della certificazione stessa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha interpretato l'art. 79 d.P.R. 115/2002 nel senso che, nel caso esaminato, era decisivo verificare se la certificazione consolare fosse stata effettivamente legalizzata; ha inoltre rilevato che il giudice dell'ordinanza impugnata aveva considerato la certificazione consolare e la richiesta di appuntamento per la legalizzazione, ma non aveva esaminato il documento asseritamente depositato il 23 ottobre 2020, recante la legalizzazione della Prefettura. Per tale ragione la Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Roma e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    è stata dedotta violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto fondato il vizio di omesso esame del documento attestante la legalizzazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale parametro della censura di legittimità relativa alla valutazione del materiale documentale.

  • art. 79 d.P.R. 115/2002

    la certificazione consolare per i redditi esteri del cittadino extracomunitario è richiesta a corredo dell'istanza; la Corte ha valorizzato la verifica della sua legalizzazione nel caso concreto e la necessità di esaminare il documento che la attestava.

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    richiamato dall'art. 79 per la determinazione del reddito complessivo valutabile ai fini dell'ammissione.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    richiamato come base della dichiarazione sostitutiva di certificazione inserita nell'istanza di ammissione.

  • art. 1 d.P.R. 445/2000

    richiamato per definire la legalizzazione come attestazione ufficiale della legale qualità di chi appone la firma e dell'autenticità della firma stessa.

  • art. 33, comma 4, d.P.R. 445/2000

    richiamato per la regola secondo cui le firme apposte in Italia da rappresentanze diplomatiche o consolari estere sono legalizzate dalle prefetture.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002

    nel testo è menzionata la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente, in caso di impossibilità di produrre la documentazione richiesta, la dichiarazione sostitutiva.

  • Corte cost. n. 157/2021

    richiamata per affermare l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di patrocinio a spese dello Stato richiesto da cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, la certificazione dell'autorità consolare competente sui redditi prodotti all'estero deve essere effettivamente considerata dal giudice, insieme agli eventuali documenti che ne attestino la legalizzazione quando prodotti dalla parte.
  • Integra vizio di legittimità il provvedimento che rigetti l'istanza omettendo di esaminare un documento decisivo già depositato e idoneo a dimostrare l'avvenuta legalizzazione della certificazione consolare.
  • La legalizzazione assolve alla funzione di attestare l'autenticità della firma e la qualità legale del soggetto che l'ha apposta, rendendo l'atto straniero rilevante per l'ordinamento interno.
  • Quando il giudizio sul diritto al patrocinio ruota intorno alla regolarità formale della documentazione reddituale estera, il giudice non può arrestarsi a una valutazione parziale del fascicolo, ma deve verificare la completezza della prova documentale dedotta dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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