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Sentenza

Sentenza del 14/10/2016 n. 20778 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'avviso di pagamento TARSU relativo all'anno indicato, sostenendo che il deposito, distinto e separato dal negozio, con diversa categoria catastale, ingresso autonomo, assenza di utenze e non accessibile al pubblico, dovesse essere assoggettato a una tariffa diversa e meno onerosa rispetto a quella applicata ai locali commerciali. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993 e del regolamento comunale, nonché l'omesso esame della questione da parte della Commissione tributaria regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure relative al regolamento comunale perché il ricorrente non ne aveva trascritto integralmente il contenuto né indicato la sede di produzione. Nel merito, ha stabilito che magazzini e depositi destinati al ricovero di beni strumentali o scorte funzionali all'attività commerciale sono aree operative, al pari dei locali di vendita, e possono essere assoggettati alla medesima tariffa quando producono rifiuti omogenei. L'esonero o la diversa tassazione richiedono un'impossibilità oggettiva, permanente e non modificabile di produrre rifiuti, non dimostrata nel caso concreto. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato. Il ricorrente deve inoltre versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 2

    La condizione di impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti.

    L'esclusione dalla TARSU non dipende dal modo contingente o soggettivo in cui il locale viene utilizzato, ma da caratteristiche oggettive e permanenti che rendano il locale materialmente e stabilmente incapace di produrre rifiuti.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 68, commi 1 e 2

    I comuni sono tenuti ad adottare un regolamento contenente la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria.

    La classificazione tariffaria deve considerare la potenzialità omogenea di produzione dei rifiuti. I depositi funzionali a un'attività commerciale possono essere inclusi nella stessa categoria dei locali di vendita se sono strumentali all'attività e producono rifiuti analoghi.

  • Regolamento comunale TARSU, Delib. consiliare 25 maggio 2008, n. 16

    Ai fini dell'applicazione della tassa e dell'individuazione della categoria e della sottocategoria, deve farsi riferimento all'attività complessivamente svolta e non alle ripartizioni interne del singolo complesso.

    La destinazione tariffaria può essere determinata considerando l'attività economica complessiva esercitata, senza necessariamente applicare tariffe diverse alle singole aree interne o funzionalmente collegate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Il vizio di motivazione concerne esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'interpretazione e applicazione delle norme giuridiche.

    La contestazione dell'errata applicazione di una norma deve essere proposta come violazione di legge; l'omessa pronuncia va dedotta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, mentre il motivo di cui al n. 5 riguarda solo fatti storici decisivi.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    Il rigetto integrale del ricorso comporta, quando previsto, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto.

Massime di principio

  • Un deposito o magazzino collegato a un'attività commerciale è normalmente tassabile come area operativa, anche se separato fisicamente, ubicato in altro luogo o privo di accesso al pubblico.
  • La diversa categoria catastale, l'autonomia degli ingressi, l'assenza di utenze o la mancata apertura al pubblico non sono, da sole, sufficienti a ottenere una tariffa TARSU diversa o l'esenzione.
  • Per escludere un locale dalla tassazione occorre dimostrare un'impossibilità oggettiva, permanente e strutturale di produrre rifiuti; non basta provare un uso limitato o una produzione ridotta.
  • La tariffa deve essere valutata in base alla funzione concreta del locale e alla sua connessione con l'attività complessiva, non soltanto in base alla denominazione catastale.
  • Quando si impugna in cassazione un regolamento comunale, è necessario riportarne integralmente il contenuto rilevante e indicare dove sia stato prodotto, perché il giudice non è tenuto a conoscerlo d'ufficio.
  • La scelta della tariffa deve comunque rispettare il regolamento comunale e il criterio della potenzialità omogenea di produzione dei rifiuti; locali realmente autonomi e destinati a funzioni diverse possono essere trattati diversamente se tale distinzione è prevista e adeguatamente provata.

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