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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24839/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata dalla Corte d'appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che il ricorso sviluppava un unico motivo, articolato però in più profili: contestava la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, deduceva l'insussistenza dell'elemento psicologico e lamentava l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero formulate in modo generico e non specifico, perché non si confrontavano con gli apprezzamenti di merito compiuti dalla Corte territoriale, che risultavano invece sorretti da un puntuale e logico apparato argomentativo.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di evasione, per il quale era stata pronunciata condanna in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente, ma ritenuta non utilmente dedotta in cassazione perché le censure erano generiche e non si misuravano con la motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche e non specifiche, prive di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In cassazione non è sufficiente riproporre contestazioni di merito sulla responsabilità o sull'elemento soggettivo se non si indicano puntualmente errori logici o giuridici della decisione di appello.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e correlate alla motivazione della sentenza impugnata; altrimenti non è scrutinabile nel merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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