Cassazione Penale, Sentenza n. 1947/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva ritenuto tardiva l'eccezione di nullità dell'accertamento del tasso alcolemico per omesso avviso, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore durante le operazioni di prelievo/analisi. I fatti originari: il 2/2/2018 la ricorrente, nella notte, perdeva il controllo della Lancia Ypsilon e causava un sinistro; in ospedale veniva prelevato sangue e rilevato un tasso alcolemico di 1,53 g/l. Nei gradi di merito si era esclusa la tempestività della nullità ritenendola deducibile solo fino alla presentazione dell'opposizione al decreto penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. determina una nullità di ordine generale, deducibile ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. Di conseguenza l'eccezione di nullità sollevata dalla ricorrente era tempestiva; essendo comprovata l'omissione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la formula "perché il fatto non sussiste".
Norme richiamate
comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies
Norma sostanziale contestata per guida in stato di ebbrezza; i riferimenti definiscono l'illecito e le aggravanti utilizzate nei gradi di merito
art. 114 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di avvertire il soggetto sottoposto ad accertamenti tossicologici della facoltà di farsi assistere da un difensore; la sua violazione è stata ritenuta dalla Cassazione causa di nullità di ordine generale
Disciplina le nullità processuali: la Corte interpreta che l'art. 180 consente di qualificare la mancanza dell'avviso ex art. 114 come nullità di ordine generale
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.
Stabilisce i termini e le modalità per proporre le eccezioni di nullità; la Corte ha interpretato che, per le nullità di ordine generale, il termine per dedurle arriva fino alla deliberazione della sentenza di primo grado
Massime di principio
- L'omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore durante gli accertamenti alcolemici integra una nullità di ordine generale (non solo intermedia); può essere fatta valere fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
- In procedimenti iniziati con decreto penale di condanna, la deducibilità della nullità non è limitata al momento dell'opposizione: la parte può sollevare la nullità anche nel dibattimento e fino alla sentenza di primo grado.
- Se l'omissione dell'avviso emerge chiaramente dagli atti e dagli accertamenti, l'esito probatorio del prelievo/analisi può essere escluso determinando l'annullamento senza rinvio e la declaratoria che il fatto non sussiste quando la prova principale viene compromessa dalla nullità.
- Per tutelarsi in situazioni analoghe, il difensore dovrebbe tempestivamente rilevare l'omissione in dibattimento e conservare traccia documentale degli atti clinico-forensi; il pubblico ministero e i giudici devono verificare la regolarità degli avvisi prescritti dalle disposizioni di attuazione.
- È importante distinguere le nullità 'di ordine generale' da quelle 'intermediate/relative': le prime incidono sul processo in modo più grave e hanno termini più ampi per essere invocate.
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