Cassazione Penale, Sentenza n. 22237/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della disciplina della continuazione (richiamando l'art. 81 cod. pen. nel motivo) tra il reato di bancarotta fraudolenta contestato con riferimento al fallimento della Lombarda Costruzioni Generali s.r.l. e reati già giudicati con sentenza irrevocabile del G.U.P. di Brescia del 4 dicembre 2015. Il ricorrente sosteneva che, in entrambi i procedimenti, egli aveva svolto il ruolo di "prestanome"/amministratore formale privo di poteri decisionali, e che pertanto i reati sarebbero riconducibili a un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo era formulato in termini generici e non conteneva le allegazioni specifiche e concrete richieste per accertare l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" ai fini della qualificazione come reato continuato in fase esecutiva. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la riconducibilità alla continuazione richiede la verifica di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità di condotta, sistematicità, programmazione) e che l'onere probatorio grava su chi ne chiede l'applicazione. Inoltre è stato richiamato il principio per cui l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è giudizio di fatto di competenza del giudice di merito. Per questi motivi la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma collegata alla disciplina della continuazione; la Corte non ha ritenuto provata la sussistenza del "medesimo disegno criminoso" prevista dalla giurisprudenza collegata alla disciplina della continuazione, quindi l'invocazione è risultata infondata.
Norma processuale richiamata in relazione alla possibilità di riconoscere la continuazione in fase esecutiva; la Corte ha precisato che l'applicazione richiede una rigorosa verifica di indicatori concreti e non può basarsi su deduzioni generiche.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per l'eventuale condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente.
Massime di principio
- La domanda di riconoscimento della continuazione tra reati richiede l'allegazione e la dimostrazione di indicatori concreti: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione.
- L'onere di allegare elementi specifici e concreti per sostenere l'esistenza di un medesimo disegno criminoso grava su chi richiede l'applicazione della continuazione; deduzioni generiche o la mera contiguità cronologica sono insufficienti.
- La qualificazione dell'unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto di competenza del giudice di merito o del giudice dell'esecuzione; la Cassazione interviene limitatamente a vizi di diritto o motivazione.
- Il ruolo di "prestanome" o amministratore formale non è di per sé prova automatica di un disegno criminoso unitario; è necessario contestualizzare e documentare il rapporto causale e la partecipazione programmata ai reati.
- Motivi generici di impugnazione restano inammissibili: l'assenza di specificità nella deduzione rende il gravame privo di efficacia e può comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
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