Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11576/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'incidente di esecuzione volto alla revoca della confisca di un fabbricato sito in Carini. La censura centrale è la mancata notifica del decreto conclusivo del giudizio di appello alla sig.ra Conigliaro nella qualità di erede, dopo il decesso del proposto intervenuto nelle more della decisione, precludendo così alla erede la conoscenza legale del decreto e la possibilità di proporre ricorso per Cassazione entro i termini. Si deduce violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 18, comma 2, D.Lgs. n.159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando il provvedimento impugnato per carenza motivazionale e per non aver adeguatamente esaminato la lamentata omissione di notifica all'erede. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame dell'incidente di esecuzione, richiedendo che si valuti la ricorrenza dei presupposti per la richiesta e si tenga conto che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'erede è parte del procedimento di prevenzione e deve essere posto nelle condizioni di esercitare autonomamente il diritto di impugnare. La Corte ha inoltre ribadito che gli eredi possono proporre ricorso per cassazione senza procura speciale e che la notifica del provvedimento conclusivo è necessaria per far decorrere i termini impugnatori.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 24

    Garantisce il diritto di difesa; la mancata notifica che impedisce l'esercizio degli strumenti impugnatori può configurare violazione di questo diritto

  • D.Lgs. n.159/2011, art. 18 comma 2

    Garantisce la partecipazione dell'erede al procedimento di prevenzione e, alla luce della giurisprudenza, impone la notifica del provvedimento conclusivo all'erede affinché possa esercitare il diritto di impugnare

  • Legge n.1423/1956, art. 4 comma undicesimo (oggi art. 10 comma 3 D.Lgs. n.159/2011)

    Indica che l'erede è il soggetto 'interessato' nel procedimento di prevenzione; tramite il rinvio alla disciplina codicistica le si riconoscono le facoltà processuali trasferite dal de cuius

  • Codice di procedura penale, art. 571 comma 3

    Applicato per stabilire modalità di notificazione e per estendere agli eredi le garanzie procedurali previste per il proposto, permettendo l'impugnazione anche senza procura speciale

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 21/2012

    Riconosce agli eredi i mezzi probatori e i rimedi impugnatori spettanti al de cuius, confermando la posizione soggettiva attiva degli eredi nel procedimento di prevenzione

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, es. Sentenza n.136/14.10.2015; Sez.5 n.12220/12.12.2013)

    Affermano l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore degli eredi senza procura speciale e che il procedimento prosegue nei confronti dell'erede trasferendogli tutte le facoltà del de cuius

Massime di principio

  • Se il proposto muore durante il procedimento di prevenzione, il procedimento prosegue nei confronti dell'erede, che è l'unico soggetto 'interessato' e deve ricevere le notifiche essenziali per poter esercitare le impugnazioni.
  • La notifica del provvedimento conclusivo (es. decreto di conferma della confisca) all'erede è necessaria per far decorrere i termini per impugnare; la sua omissione può giustificare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
  • L'erede può proporre ricorso per Cassazione anche senza procura speciale; il difensore degli eredi è legittimato a impugnare in materia di misure di prevenzione.
  • Il fatto che un altro erede (es. coniuge) abbia impugnato non esonera il giudice dall'obbligo di notificare il provvedimento anche agli altri eredi che richiedano la notifica, quando ciò incide sul loro diritto di difesa.
  • Nelle impugnazioni per omissione di notifica è fondamentale dimostrare la data del decesso rispetto alle date di discussione e di deposito del provvedimento e provare la concreta mancanza di conoscenza legale del decreto da parte dell'erede.
  • In caso di dubbi sulla legittimazione o sulla notificazione, conviene chiedere formalmente al giudice l'accertamento e, se necessario, proporre incidente di esecuzione o ricorso per ottenere l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.