Cassazione Penale, Ordinanza n. 38133/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando la condanna di primo grado, aveva rideterminato la pena applicando la continuazione con altri reati già separatamente giudicati. L'unico motivo dedotto censurava l'omessa motivazione in ordine all'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato gli incrementi sanzionatori applicati ai singoli reati satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che, in tema di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia, quando gli aumenti siano di esigua entità, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, purché sia verificabile il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti legali dell'art. 81 c.p. Nel caso concreto, gli aumenti erano contenuti e non emergeva alcuna surrettizia applicazione di un cumulo materiale di pene. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel reato continuato il giudice deve determinare la pena complessiva individuando la pena base e gli aumenti per i singoli reati satellite; deve inoltre restare entro il limite legale del triplo della pena base e motivare gli aumenti in modo commisurato alla loro entità.
La discrezionalità nella commisurazione della pena è esclusa da abusi quando gli aumenti siano di esigua entità e coerenti con il parametro legale.
Non citato espressamente nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina processuale applicabile.
Massime di principio
- In tema di continuazione, il giudice deve sempre distinguere la pena base dagli aumenti riferiti ai singoli reati satellite, così da rendere controllabile il corretto esercizio del potere sanzionatorio.
- L'obbligo motivazionale sugli aumenti di pena non è uniforme e astratto, ma varia in funzione della loro entità: per incrementi di modesta consistenza è sufficiente una motivazione sintetica, purché consenta di verificare la proporzione tra pena base e aumenti.
- Il sindacato di legittimità sulla commisurazione della pena in continuazione è limitato alla verifica del rispetto dei limiti legali e dell'assenza di un indebito cumulo materiale di pene.
- La doglianza di omessa motivazione sugli aumenti ex art. 81 c.p. è infondata quando la sentenza di merito dia conto, anche sinteticamente, della graduazione degli aumenti per ciascun reato satellite e questi risultino contenuti.
- Se il ricorso è manifestamente infondato, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste per legge.
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