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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14436/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata in primo grado per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. (disturbo/molestia alle persone) per aver inviato numerosi messaggi minatori, chiamate ripetute, essersi presentata sul luogo di lavoro (anche con una giornalista), tentato l'accesso alla casa dell'ex convivente e provocato danni alla porta, il tutto dopo la fine della relazione. In cassazione la difesa ha lamentato: mancata valutazione di scriminanti (stato di necessità), mancata considerazione della particolare tenuità, insufficienza della prova oltre il ragionevole dubbio, omissione nella valutazione di prove favorevoli (documentali e testimoniali) e violazione del diritto di difesa per il rifiuto di acquisire un servizio televisivo ritenuto probante. La Corte ha riesaminato le risultanze e ha rilevato che gran parte delle contestazioni indagate in primo grado avvenivano in un contesto di reciproche e animate discussioni tra le parti, che la persona offesa aveva reso dichiarazioni contraddittorie e che non si era adeguatamente considerata la reciprocità delle condotte.

La decisione

La Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Motivazione centrale: emersa la reciprocità delle molestie/contestazioni fra le parti (conversazioni e litigi in cui ambedue reagivano), elementi che escludono la configurabilità del reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen.; inoltre sono state rilevate contraddizioni e criticità nella valutazione della credibilità della persona offesa. Pertanto la condanna (ammenda di 200 euro, sospesa condizionalmente, e il risarcimento disposto in primo grado) è stata annullata per insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Il reato di cui all'art. 660 cod. pen. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà.

    La Corte ricorda che è richiesta non solo l'idoneità oggettiva a molestare ma anche la "petulanza"/motivazione biasimevole: la condotta deve essere volontaria e diretta a interferire indebitamente nella sfera altrui; tuttavia la presenza di reciproche condotte tra le parti può escludere la tipicità del reato.

  • art. 612‑bis cod. pen.

    Norma originariamente richiamata nell'imputazione (atti persecutori/stalking) ma poi diversamente qualificata in art. 660; il riferimento dimostra la valutazione iniziale di comportamenti reiterati e molesti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso che il ricorrente doveva osservare nella comparazione dei motivi.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza sulla motivazione (violazione di legge o insufficienza della motivazione) in ordine all'affermazione di responsabilità oltre il ragionevole dubbio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rilevato dal ricorrente in ordine alla corretta valutazione delle fonti di prova; la Corte esamina la necessità di una valutazione rigorosa soprattutto quando la prova si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa.

  • art. 530 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla ricorrente con riferimento ai principi sul giudizio di non luogo e sulle modalità di motivazione dell'accusa/condanna; la Corte valuta se l'affermazione di responsabilità sia avvenuta oltre il ragionevole dubbio.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

    Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'anonimizzazione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il reato di molestia/disturbo ex art. 660 cod. pen. richiede non solo condotte oggettivamente fastidiose ma anche una componente soggettiva (petulanza/motivo biasimevole): se le condotte sono reciproche e collocate in un quadro di litigio bilaterale, può venir meno la tipicità del reato.
  • La testimonianza della persona offesa può da sola reggere una condanna, ma quando emergono contraddizioni significative o la parte lesa è costituita parte civile è necessaria una verifica più penetrante e rigorosa della credibilità e dell'attendibilità intrinseca.
  • La sussistenza della reciprocità o della reazione non provoca automaticamente l'impunità, ma obbliga il giudice a valutare se la condotta imputata abbia carattere di 'petulanza' e fine ritorsivo/disturbante indipendente; in mancanza di tale valutazione la decisione di condanna è vulnerabile in sede di legittimità.
  • La mancata acquisizione di un elemento probatorio indicato dalla difesa (es. servizio televisivo) può essere rilevante solo se l'elemento era determinante e facilmente acquisibile; tuttavia la Corte può ritenere sufficiente il resto del materiale probatorio se coerente.
  • Quando la Corte di legittimità ritiene che i fatti non sussistono sulla base delle risultanze probatorie (es. emersa reciprocità, contraddizioni rilevanti), può annullare la sentenza senza rinvio con proscioglimento per insussistenza del fatto.

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