Cassazione Penale, Ordinanza n. 04747/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per l'effetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per resistenza a pubblico ufficiale è rimasta ferma, non essendo stato accolto alcuno dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione deduceva: a) la sussistenza della scriminante dell'art. 393-bis c.p., assumendo l'arbitrarietà della perquisizione eseguita dagli operanti; b) l'incapacità totale di intendere e di volere al momento del fatto, lamentando che tale profilo non fosse stato correttamente escluso; c) l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte ha rilevato che il primo motivo era nuovo, non dedotto in appello e solo genericamente prospettato; il secondo era riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito sulla base della perizia; il terzo era infondato perché la sentenza di appello era intervenuta prima della maturazione della prescrizione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della conferma di condanna: resistenza a pubblico ufficiale.
La scriminante è stata ritenuta non utilmente dedotta in cassazione perché motivo nuovo, non proposto in appello e comunque formulato in modo generico, senza elementi concreti sull'arbitrarietà della perquisizione.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere proposti motivi nuovi, ossia censure non dedotte con l'atto di appello o comunque non riconducibili al devoluto originario.
- La deduzione della scriminante dell'art. 393-bis c.p. richiede l'allegazione di elementi concreti idonei a dimostrare l'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale; non basta un richiamo meramente assertivo o il solo esito negativo dell'atto eseguito.
- Le censure già esaminate e disattese dal giudice di merito non sono ammissibili in cassazione quando si risolvono nella mera riproposizione di doglianze senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La prescrizione deve essere verificata con riferimento ai termini maturati alla data della decisione impugnata e tenendo conto delle eventuali sospensioni; se la sentenza è intervenuta prima della maturazione del termine, la doglianza è infondata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compreso il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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