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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28835/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per avere presentato all’INPS domanda di reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna irrevocabile per associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., così conseguendo indebitamente l’erogazione di somme per i mesi di giugno e luglio 2020. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge per insussistenza del dolo specifico, sostenendo che la distanza temporale dai fatti mafiosi e dalla condanna definitiva renderebbe inverosimile la consapevolezza dell’ostatività; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando l’esiguità del danno e la risalenza dei precedenti; 3) violazione di legge e motivazione apparente per il diniego della giustizia riparativa e della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o altra pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l’omessa dichiarazione di una condanna definitiva per uno dei reati ostativi previsti dalla disciplina del reddito di cittadinanza integra il dolo specifico richiesto dalla fattispecie e che il lungo tempo trascorso dai fatti mafiosi non esclude la consapevolezza dell’ostatività della condanna. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che l’art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente particolare tenuità dell’offesa e non abitualità del comportamento, requisiti esclusi nel caso concreto per l’entità del beneficio indebitamente percepito, il disvalore della condotta e i plurimi precedenti per reati contro il patrimonio. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, ritenendo congrua la motivazione del diniego delle pene sostitutive, fondata sui numerosi e gravi precedenti dell’imputato e sulla prognosi negativa di rieducazione e di recidiva, nonché carente di specifici elementi fattuali la richiesta di accesso alla giustizia riparativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 3, d.l. n. 4 del 2019, conv. in l. n. 26 del 2019

    la norma individua i requisiti ostativi al reddito di cittadinanza; l’omessa comunicazione di una condanna definitiva per reati inclusi nel catalogo integra la condotta penalmente rilevante se accompagnata dal dolo specifico di ottenere indebitamente il beneficio

  • art. 2, comma 1, lett. c-bis, d.l. n. 4 del 2019

    il beneficio è subordinato, tra l’altro, all’assenza di determinate misure cautelari e di condanne definitive intervenute nei dieci anni precedenti per specifici reati

  • art. 416-bis c.p.

    la precedente condanna per associazione mafiosa costituisce fatto ostativo non dichiarato dal richiedente

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    è il parametro invocato per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 131-bis c.p.

    "non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"

    la causa di non punibilità richiede cumulativamente particolare tenuità dell’offesa e non abitualità del comportamento; nel caso concreto tali requisiti sono stati esclusi

  • art. 133, primo comma, c.p.

    funge da criterio di valutazione della gravità del fatto, delle modalità della condotta, dell’entità del danno e dell’intensità del dolo

  • art. 316-ter c.p.

    richiamato solo dalla difesa per sostenere un raffronto normativo; la Corte ha escluso che la disciplina dell’indebita percezione di erogazioni pubbliche sia sovrapponibile al reato contestato

  • art. 53 ss. l. n. 689 del 1981

    disciplinano le pene sostitutive richieste dall’imputato; il loro diniego è rimesso a una valutazione discrezionale del giudice secondo i criteri di legge

  • art. 129-bis, comma 3, c.p.p.

    l’invio al centro per la giustizia riparativa richiede una valutazione di utilità concreta e assenza di pericolo per gli interessati e per l’accertamento dei fatti

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    l’interesse a impugnare il diniego di accesso alla giustizia riparativa deve essere concreto e non meramente assertivo

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    consente di aumentare, in caso di inammissibilità, la somma dovuta alla Cassa delle ammende oltre il massimo previsto dall’art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza fondato su omessa dichiarazione di una condanna ostativa, il dolo specifico è integrato dalla consapevole omissione di un requisito negativo noto all’interessato e volto a ottenere un beneficio non spettante.
  • La distanza temporale tra i fatti originari e la domanda di beneficio non esclude, di per sé, la consapevolezza della propria condizione ostativa né neutralizza l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede cumulativamente la tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento; la presenza di plurimi precedenti della stessa o di analoga indole può escludere il requisito della non abitualità anche se i precedenti sono risalenti.
  • Ai fini del giudizio sulla particolare tenuità, il danno patrimoniale va apprezzato in relazione all’offesa complessiva e al disvalore della condotta, non solo all’importo in astratto modesto dell’indebita percezione.
  • Il diniego delle pene sostitutive è sindacabile in cassazione solo se privo di motivazione o manifestamente illogico; il giudice può fondarlo sulla personalità dell’imputato, sui precedenti penali e sulla prognosi negativa di rieducazione e di contenimento della recidiva.
  • L’accesso alla giustizia riparativa non può essere richiesto in modo generico: occorrono specifici elementi fattuali che consentano di valutare la concreta utilità del percorso e l’assenza di rischi per gli interessati e per l’accertamento dei fatti.
  • L’impugnazione del diniego di giustizia riparativa è inammissibile se non allega una concreta incidenza dell’istituto sulla procedibilità o sul trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiPena e commisurazioneCause di non punibilitàElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processualeOnere della prova

Testo integrale

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