Cassazione Penale, Sentenza n. 34250/2026 del 23/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Milano del 15 aprile 2026, pronunciata quale giudice dell’appello cautelare, che aveva confermato il rigetto dell’istanza diretta a far dichiarare la decorrenza del termine massimo di custodia cautelare previsto dall’art. 303, comma 4, c.p.p. L’istanza si fondava sulla rideterminazione della pena, con riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della condanna pronunciata in sede di rinvio il 30 ottobre 2025 e reati per i quali il ricorrente era stato condannato con precedenti sentenze del 20 maggio 2002, 6 maggio 1991 e 17 settembre 1991. Secondo la difesa, i periodi di custodia o detenzione sofferti per i singoli reati poi unificati in continuazione dovevano essere sommati al periodo di custodia cautelare in corso, con conseguente superamento del termine massimo di sei anni. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 125, 300, comma 4, 303 e 657 c.p.p., sostenendo che il riconoscimento della continuazione impone una valutazione unitaria anche ai fini del computo della custodia cautelare e che la diversa soluzione contrasta con il favor libertatis. Ha inoltre contestato l’argomento secondo cui il computo unitario potrebbe generare un credito di pena suscettibile di incentivare future condotte criminose, osservando che la continuazione era stata riconosciuta ex post in sede di cognizione. Nel corso del giudizio di cassazione, tuttavia, la Corte aveva già rigettato, con sentenza del 19 giugno 2026, il ricorso contro la condanna del 30 ottobre 2025.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il rigetto, con sentenza del 19 giugno 2026, del ricorso contro la condanna ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza e il definitivo esaurimento del rapporto cautelare; perciò le questioni sulla legittimità e sui termini della custodia cautelare non potevano più essere utilmente esaminate. Non era stato prospettato personalmente dall’interessato uno specifico interesse a coltivare l’impugnazione in vista di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Poiché la causa d’inammissibilità è sopravvenuta durante il giudizio e non dipende da un’originaria inammissibilità, la Corte non ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; la decisione non comporta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La disposizione è indicata quale motivo di ricorso per la dedotta violazione di legge, ma la Corte non esamina nel merito tale censura, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
in relazione agli artt. 125, 300, comma 4, 303, 657 cod. proc. pen.
La norma è richiamata tra quelle che il ricorrente assume violate; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione, poiché decide il ricorso sulla sopravvenuta carenza di interesse.
in relazione agli artt. 125, 300, comma 4, 303, 657 cod. proc. pen.
La norma è richiamata tra quelle che il ricorrente assume violate; la Corte non ne esamina l’applicazione, essendo venuto meno l’interesse alla decisione sulle questioni cautelari.
Ne consegue che tutte le doglianze concernenti la legittimità della custodia cautelare, ivi comprese quelle inerenti alla decorrenza o alla scadenza dei relativi termini di durata massima, restano definitivamente assorbite dall’intervenuta irrevocabilità della decisione, non potendo più essere utilmente dedotte né trovare ingresso nel giudizio di legittimità, per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa decisione.
Una volta divenuta irrevocabile la condanna, le doglianze sulla decorrenza o scadenza dei termini massimi di custodia cautelare restano assorbite, salvo che permanga uno specifico interesse giuridicamente apprezzabile alla loro decisione.
in relazione agli artt. 125, 300, comma 4, 303, 657 cod. proc. pen.
La norma è menzionata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la Corte non decide la questione di computo prospettata, per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Deve disporsi, da ultimo, che copia del presente provvedimento, dal quale non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove il predetto è ristretto perché provveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione fonda l’ordine di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti previsti, precisando che la decisione non determina la rimessione in libertà.
Massime di principio
- Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna determina il definitivo esaurimento del rapporto cautelare; le questioni sulla legittimità della misura e sulla decorrenza o scadenza dei termini massimi non possono quindi essere utilmente coltivate, salvo che l’interessato indichi uno specifico interesse giuridicamente apprezzabile che permanga dopo la definizione del rapporto cautelare.
- La sopravvenuta carenza d’interesse verificatasi nel corso del giudizio di legittimità comporta l’inammissibilità del ricorso, ma, non derivando da un’originaria inammissibilità o da un’impropria instaurazione del rapporto d’impugnazione, non giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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