Cassazione Penale, Sentenza n. 24751/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità del provvedimento di sequestro preventivo per difetto assoluto di motivazione in ordine al requisito del "periculum in mora". Il ricorrente contestava che il Tribunale del riesame aveva omesso di valutare le argomentazioni difensive e non aveva motivato adeguatamente la necessità anticipata dell'effetto ablativo della confisca; denunciava inoltre che il riesame aveva fatto richiamo a ricostruzioni sul profitto e al "principio solidaristico" senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e aveva, in sostanza, trattato congiuntamente l'impugnativa di Veltri con quelle di altri indagati. Il sequestro riguardava somme pari a euro 865.598,44 (periodo in cui Veltri era dipendente della farmacia Di Donato) ed euro 18.000,54 (periodo in cui era dipendente della farmacia Gabriele), ritenute profitto dei reati di truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha dato motivazione sul requisito del periculum in mora, indispensabile anche nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite. La motivazione apparente del riesame, che si limitava a richiamare la finalità di confisca e la partecipazione solidale, è stata ritenuta insufficiente; pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cosenza per un nuovo esame, in particolare sul profilo del periculum in mora. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Disciplina del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali; sindacato di legittimità per motivi di violazione di legge
Il sindacato in Cassazione è consentito solo per violazione di legge e comprende anche vizi della motivazione così gravi da rendere nullo il provvedimento
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Sequestro preventivo finalizzato alla confisca
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, rapportata alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo
Confisca del profitto del reato
Il sequestro può essere disposto in vista della confisca del profitto del reato; tuttavia anche in questi casi resta necessario motivare il periculum in mora quando il bene non è immediatamente soggetto a rischio di dispersione o alterazione "ex lege"
Sezioni Unite, sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione
Stabilisce che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione sul periculum in mora e che l'onere motivazionale può ritenersi assolto se il provvedimento spiega perché il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato nelle more del giudizio
Giurisprudenza di riferimento (es. Sez. 6 n. 6589/2013; Sez. 5 n. 6562/2018 e altre)
Precedenti citati nella motivazione
Sottolineano che i vizi della motivazione possono integrare violazione di legge e che il rispetto dei criteri di proporzionalità e delle garanzie del diritto di proprietà impone un obbligo motivazionale anche sul periculum
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre, salvo i casi in cui la legge definisce diversamente per specifiche categorie di beni, una motivazione esplicita e congrua anche sul "periculum in mora": bisogna spiegare perché il bene rischia di essere disperso, deteriorato, utilizzato o altrimenti sottratto alla misura cautelare nelle more del processo
- In sede di riesame il giudice deve affrontare e motivare puntualmente le censure difensive; la mera richiamata applicazione di principi generali (es. responsabilità solidale, quantificazione del profitto) non sostituisce la valutazione delle contestazioni specifiche del ricorrente
- La Corte di Cassazione può annullare per violazione di legge un provvedimento cautelare quando la motivazione è talmente carente da impedire la comprensione dell'itinerario logico-giuridico seguito dal giudice
- Questioni attinenti alla proporzionalità e alla congruenza tra beni sequestrati e profitto del reato non sono esclusivamente materia esecutiva: se emergono in sede di riesame devono essere valutate nel merito e adeguatamente motivate o altrimenti possono integrare motivo di annullamento
- Per difendersi efficacemente contro un sequestro finalizzato alla confisca è essenziale articolare nei motivi di riesame osservazioni specifiche sul periculum in mora e sulla adattabilità della misura, documentando l'assenza di rischio di dispersione o i fatti che rendono sproporzionata la misura
- In caso di annullamento parziale per vizi motivazionali il giudice di rinvio deve pronunciarsi nuovamente sul punto carente, assicurando motivazione idonea a soddisfare i requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza
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