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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27401/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia di merito nasceva da una domanda di risarcimento del danno proposta da una proprietaria di un appartamento contro il proprietario dell'unità sovrastante, per infiltrazioni di acqua piovana provenienti dall'immobile superiore. L'attrice allegava che, nell'atto di acquisto dell'appartamento, il convenuto aveva assunto l'obbligo di eseguire a propria cura e spese alcuni interventi manutentivi sulla terrazza antistante l'immobile e la ristrutturazione delle pareti perimetrali esterne, obbligo rimasto inadempiuto. Il convenuto eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo, sostenendo la competenza del Tribunale di Roma. Il Tribunale di Teramo rigettava l'eccezione; contro tale ordinanza il convenuto proponeva regolamento di competenza. Prima dell'adunanza camerale, però, il ricorrente depositava istanza di cessazione della materia del contendere, allegando che il giudizio di merito era stato dichiarato estinto per accordo transattivo tra le parti ai sensi dell'art. 309 c.p.c., con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al regolamento.

La decisione

La Corte ha rilevato che, per effetto dell'estinzione del giudizio di merito intervenuta a seguito di transazione tra le parti, il ricorrente era venuto meno all'interesse a coltivare il regolamento di competenza. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese nei confronti dell'intimata, che non aveva svolto difese in questa sede, e ha negato l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché la causa di inammissibilità era sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.c.

    Richiamato come base dell'estinzione del giudizio di merito a seguito di accordo transattivo tra le parti, fatto che determina il venir meno dell'interesse al regolamento di competenza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta e non originaria, in coerenza con la finalità di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza diviene inammissibile quando, prima della decisione, sopravviene la cessazione della materia del contendere nel giudizio principale e il ricorrente perde interesse concreto alla pronuncia sulla competenza.
  • L'inammissibilità sopravvenuta del ricorso non integra il presupposto per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, norma che mira a sanzionare le impugnazioni originariamente infondate, dilatorie o pretestuose.
  • Quando la parte intimata non svolge attività difensiva nel procedimento per regolamento di competenza, non vi è luogo a provvedere sulle spese nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaProve
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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