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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39184/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per invasione di immobili (art. 633 cod. pen.), deducendo errata applicazione della norma: il ricorrente sosteneva che, essendo entrato legittimamente nell'alloggio in qualità di ospite e avendo ricevuto l'autorizzazione dell'originario assegnatario, la sua permanenza dopo il decesso dell'avente diritto non costituisse "invasione". Segnalava contrasto giurisprudenziale su due orientamenti opposti e richiedeva, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite; richiamava inoltre la neonata fattispecie di cui all'art. 634-bis cod. pen. e l'art. 12, comma 1, della legge regionale Lazio sul subentro negli alloggi popolari

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui integra il reato di invasione di edifici (art. 633 cod. pen.) anche la condotta di chi "subentra sine titulo" in un alloggio di edilizia residenziale pubblica e vi permane dopo l'allontanamento o il decesso dell'assegnatario, pur avendo inizialmente avuto autorizzazione o essere stato ospitato. La Corte ha ritenuto che l'elemento rilevante sia l'arbitrarietà ("contra ius") dell'occupazione e non il modo violento o clandestino dell'ingresso; l'autorizzazione del precedente detentore, la mera ospitalità, la parentela, il versamento di indennità, l'iscrizione anagrafica o l'acquiescenza dell'ente non sanano l'assenza di titolo. Ha inoltre escluso che l'introduzione dell'art. 634-bis escluda la precedente rilevanza penale dell'occupazione non violenta: la nuova norma punisce un caso più grave (violenza/minaccia su immobile destinato a domicilio). Ha precisato che il diritto al subentro regionale sorge solo dopo procedura amministrativa, assente nel caso concreto. La sentenza di merito è quindi confermata e la condanna mantenuta.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    La nozione di "invasione" comprende l'introduzione arbitraria ("contra ius") e la successiva occupazione stabile dell'immobile anche se l'accesso iniziale è stato autorizzato dall'originario detentore; tutela la destinazione pubblicistica del bene e l'osservanza delle regole di assegnazione.

  • art. 634-bis cod. pen.

    Norma introdotta per sanzionare l'occupazione o detenzione senza titolo realizzata con violenza o minaccia e avente a oggetto un immobile destinato al domicilio altrui; non esclude che l'art. 633 punisca le occupazioni senza titolo realizzate senza violenza/minaccia.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Citato in apertura quale riferimento normativo collegato alle tematiche di invasione/occupazione, ma non è centrale nell'argomentazione decisoria descritta nel testo

  • art. 12, comma 1, legge regionale Lazio

    Disciplina il subentro nell'assegnazione degli alloggi popolari; la Corte ha rilevato che il diritto di subentro sorge solo a seguito dell'istruttoria e del provvedimento amministrativo competente, sicché l'assenza di tale procedimento rende l'occupazione "sine titulo" ai fini penali.

  • art. 1168 cod. civ.

    Riferimento al concetto di spoglio civile e alla clandestinità: la Corte ha sottolineato che la clandestinità non è requisito necessario per il reato di invasione penale, che può realizzarsi anche palesemente e senza violenza.

Massime di principio

  • L'accesso inizialmente autorizzato da un assegnatario non trasforma automaticamente il soggetto in detentore o possessore legittimo: la permanenza dopo l'allontanamento o decesso dell'assegnatario può integrare il reato di invasione se manca un titolo giuridico formale.
  • Per gli alloggi di proprietà pubblica ciò che rileva penalmente è il rispetto delle regole pubbliche di assegnazione; l'eventuale consenso dell'ente proprietario o pagamenti successivi non sanano l'assenza del titolo amministrativo.
  • La fattispecie di cui all'art. 634-bis è specifica per occupazioni con violenza o minaccia e per immobili destinati a domicilio: la sua introduzione non implica che precedentemente non fossero punite occupazioni non violente dall'art. 633.
  • La clandestinità o la violenza non sono elementi necessari per configurare l'"invasione" penale: conta l'arbitrarietà dell'occupazione ("contra ius") e la mancanza di un titolo di detenzione.
  • In casi analoghi è fondamentale verificare se sussista un titolo formale (provvedimento amministrativo di subentro o altro atto giuridico) prima di considerare la permanenza legittima; in assenza di tale titolo, è concreto il rischio di integrazione del reato di invasione.
  • Se esiste contrasto giurisprudenziale la strategia difensiva può prevedere la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, ma l'esito dipende dalla presenza o meno di un orientamento consolidato in Cassazione.

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