Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10339/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10/10/2020 che aveva confermato la condanna (sentenza del G.U.P. Tribunale di Piacenza, 07/02/2018) per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. I mezzi di impugnazione contestavano: (1) la mancata riqualificazione del fatto da ricettazione a furto (art. 624 c.p.), lamentando apoditticità e omessa considerazione di elementi difensivi; (2) la valutazione sulla resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), sostenendo l'assenza della volontà di investire l'operatore; (3) il trattamento sanzionatorio, per eccessiva severità, scostamento dalla pena-base e aumenti per continuazione, e l'omessa motivazione su punti specifici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo dei motivi già dedotti e motivatamente disattesi in Appello. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione adeguata, logica e non contraddittoria; ha richiamato il principio secondo cui la pedissequa ripetizione dei motivi d'appello non soddisfa i requisiti dell'art. 581 c.p.p. e non è sindacabile in Cassazione come diversa valutazione delle prove. Esito operativo: ricorso dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000. Le condanne di merito restano quindi operative.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente il reato di ricettazione sulla base degli elementi probatori (es. il ricorrente trovato alla guida del furgone rubato); in Cassazione non è stata riaperta la valutazione dei fatti perché le censure erano reiterative.

  • art. 337 cod. pen.

    La contestazione relativa alla volontà di investire il pubblico ufficiale (dedotta dalla difesa) era una valutazione di fatto già esaminata in appello; la Cassazione ha ritenuto la censura come mera richiesta di diversa valutazione probatoria, non rilevante ai fini di legittimità.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)

    art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiesto che i motivi di cassazione siano specifici e critici rispetto alla decisione impugnata; la ripetizione pedissequa di motivi d'appello non soddisfa tale requisito e rende il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi sono manifestamente infondati o reiterativi; applicata per chiudere il ricorso senza riesaminare il merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammesse petizioni che si limitano a riproporre pedissequamente i motivi già esposti in appello: il ricorso deve contenere censure specifiche di legittimità, non una semplice diversa lettura dei fatti.
  • Le questioni di fatto e la diversa valutazione della prova spettano ai giudici di merito; la Corte di cassazione interviene solo per vizi di diritto o per carenza/manifesta illogicità della motivazione.
  • Per ottenere la riqualificazione del fatto (es. da ricettazione a furto) è necessario indicare chiaramente il vizio nella motivazione di merito o un errore di diritto; la mera deduzione alternativa non è sufficiente.
  • Le censure relative alla sussistenza dell'elemento psicologico di reato (es. volontà di investire un pubblico ufficiale) devono mirare a dimostrare una evidente illogicità o contraddittorietà della motivazione, non la semplice richiesta di un'altra valutazione.
  • Sulle questioni di trattamento sanzionatorio il ricorso deve evidenziare errori di calcolo, violazione di criteri legali nell'individuazione della pena o mancanza di motivazione su profili rilevanti; obiezioni generiche sull'eccesso di pena sono spesso inammissibili se consistono in diversa valutazione del merito.
  • La presentazione di ricorsi reiterativi o manifestamente infondati può comportare sanzioni economiche (spese processuali, ammende); è fondamentale formulare motivi di cassazione con specificità e fondamento giuridico.
  • Quando la Corte d'appello fornisce motivazione congrua e conforme alla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi che non pongono questioni di diritto nuove o ben delimitate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.