Cassazione Penale, Sentenza n. 10339/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10/10/2020 che aveva confermato la condanna (sentenza del G.U.P. Tribunale di Piacenza, 07/02/2018) per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. I mezzi di impugnazione contestavano: (1) la mancata riqualificazione del fatto da ricettazione a furto (art. 624 c.p.), lamentando apoditticità e omessa considerazione di elementi difensivi; (2) la valutazione sulla resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), sostenendo l'assenza della volontà di investire l'operatore; (3) il trattamento sanzionatorio, per eccessiva severità, scostamento dalla pena-base e aumenti per continuazione, e l'omessa motivazione su punti specifici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo dei motivi già dedotti e motivatamente disattesi in Appello. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione adeguata, logica e non contraddittoria; ha richiamato il principio secondo cui la pedissequa ripetizione dei motivi d'appello non soddisfa i requisiti dell'art. 581 c.p.p. e non è sindacabile in Cassazione come diversa valutazione delle prove. Esito operativo: ricorso dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000. Le condanne di merito restano quindi operative.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente il reato di ricettazione sulla base degli elementi probatori (es. il ricorrente trovato alla guida del furgone rubato); in Cassazione non è stata riaperta la valutazione dei fatti perché le censure erano reiterative.
La contestazione relativa alla volontà di investire il pubblico ufficiale (dedotta dalla difesa) era una valutazione di fatto già esaminata in appello; la Cassazione ha ritenuto la censura come mera richiesta di diversa valutazione probatoria, non rilevante ai fini di legittimità.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiesto che i motivi di cassazione siano specifici e critici rispetto alla decisione impugnata; la ripetizione pedissequa di motivi d'appello non soddisfa tale requisito e rende il ricorso inammissibile.
Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi sono manifestamente infondati o reiterativi; applicata per chiudere il ricorso senza riesaminare il merito.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammesse petizioni che si limitano a riproporre pedissequamente i motivi già esposti in appello: il ricorso deve contenere censure specifiche di legittimità, non una semplice diversa lettura dei fatti.
- Le questioni di fatto e la diversa valutazione della prova spettano ai giudici di merito; la Corte di cassazione interviene solo per vizi di diritto o per carenza/manifesta illogicità della motivazione.
- Per ottenere la riqualificazione del fatto (es. da ricettazione a furto) è necessario indicare chiaramente il vizio nella motivazione di merito o un errore di diritto; la mera deduzione alternativa non è sufficiente.
- Le censure relative alla sussistenza dell'elemento psicologico di reato (es. volontà di investire un pubblico ufficiale) devono mirare a dimostrare una evidente illogicità o contraddittorietà della motivazione, non la semplice richiesta di un'altra valutazione.
- Sulle questioni di trattamento sanzionatorio il ricorso deve evidenziare errori di calcolo, violazione di criteri legali nell'individuazione della pena o mancanza di motivazione su profili rilevanti; obiezioni generiche sull'eccesso di pena sono spesso inammissibili se consistono in diversa valutazione del merito.
- La presentazione di ricorsi reiterativi o manifestamente infondati può comportare sanzioni economiche (spese processuali, ammende); è fondamentale formulare motivi di cassazione con specificità e fondamento giuridico.
- Quando la Corte d'appello fornisce motivazione congrua e conforme alla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi che non pongono questioni di diritto nuove o ben delimitate.
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