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Sentenza

Sentenza del 05/06/2020 n. 1472 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Ufficio aveva rideterminato il reddito d’impresa di A. s.r.l. per il periodo d’imposta 2012, considerando imponibili le rinunce a crediti per euro 8.561.251 effettuate da I. Holding nell’ambito di un piano di ricapitalizzazione, nonché gli accrediti di euro 2.229.783,43 e 338.380,07 provenienti dalla capogruppo I.M. Ltd. La società sosteneva che le rinunce miravano a patrimonializzarla e a preservarne la continuità aziendale, non costituendo liberalità; affermava inoltre che gli accrediti coprivano danni da incendio non assicurati e non erano sopravvenienze imponibili. In primo grado aveva anche contestato la motivazione dell’avviso, l’assenza di contraddittorio, invocato il legittimo affidamento, il rispetto del principio contabile OIC n. 20 e chiesto la responsabilità aggravata. L’Agenzia appellò la decisione favorevole alla società; quest’ultima eccepì l’inammissibilità dell’appello e propose appello incidentale sulle spese.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l’eccezione di inammissibilità: l’appello dell’Agenzia rispettava l’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e indicava motivi sufficientemente dettagliati. Nel merito ha respinto l’appello e confermato l’annullamento dell’avviso: le rinunce, effettuate nel 2012 per fronteggiare la grave situazione patrimoniale della società, erano finalizzate alla patrimonializzazione e alla continuità aziendale, confermata anche dal successivo subentro di C.M. s.r.l. nei rapporti giuridici operativi; pertanto le relative sopravvenienze non erano imponibili ai sensi dell’art. 88, comma 4, TUIR e risultava coerente il trattamento contabile secondo OIC n. 20. Ha inoltre ritenuto che i due accrediti fossero versamenti a fondo perduto del socio indiretto destinati a coprire la parte dei danni da incendio del sito di Aprilia non indennizzata dall’assicurazione, e li ha ricondotti alla medesima disposizione. La sentenza non affronta nuovamente nel merito le contestazioni su motivazione, contraddittorio, affidamento e responsabilità aggravata. Spese compensate per la difficoltà interpretativa della norma; l’appello incidentale sulle spese non ha prodotto una diversa statuizione.

Norme richiamate

  • Art. 88, comma 4, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Soddisfatto il requisito della patrimonializzazione della società in una prospettiva di continuità dell'attività sociale, si ravvisa la non imponibilità - ex art. 88, comma 4, D.P.R. n. 917/1986, delle sopravvenienze attive conseguenti le rinunce, come confermata dalla risoluzione n. 152/E del 22 maggio 2002.

    La rinuncia del socio a crediti verso la partecipata non genera una sopravvenienza imponibile quando è funzionale alla patrimonializzazione della società e al mantenimento della continuità aziendale. Il Collegio riconduce inoltre alla disposizione gli accrediti a fondo perduto destinati a coprire la quota di danno da incendio rimasta a carico della società.

  • Art. 53, D.Lgs. n. 546/1992

    Superata la questione di inammissibilità dell'appello, in considerazione del fatto che lo stesso rispetta la forma richiesta dall'art. 53, D.Lgs. n. 546/1992 ed indica i motivi di gravame in modo sufficientemente dettagliato, questo Collegio ritiene coerente la decisione dei Giudici di primo grado per le motivazioni di seguito esposte.

    L’appello tributario è ammissibile se rispetta la forma prescritta e individua i motivi di gravame con sufficiente dettaglio; nel caso concreto tali requisiti erano soddisfatti.

Massime di principio

  • La rinuncia del socio a crediti verso una società può non concorrere al reddito imponibile quando le circostanze documentate dimostrano che l’operazione è diretta a patrimonializzare la partecipata e a preservare la continuità aziendale, anziché a realizzare una liberalità.
  • La continuità aziendale va valutata in concreto: nel caso esaminato sono stati considerati rilevanti il piano di ricapitalizzazione e la prosecuzione dell’attività, anche tramite il subentro di un’altra società nei rapporti operativi.
  • Versamenti del socio a fondo perduto destinati a coprire danni subiti dalla partecipata e non indennizzati dall’assicurazione possono essere ricondotti alla disciplina dell’art. 88, comma 4, TUIR, se la loro natura e la loro destinazione risultano adeguatamente documentate.
  • In appello tributario, l’eccezione di inammissibilità per carenza di specificità va verificata rispetto alla forma dell’atto e alla sufficiente individuazione dei motivi di gravame.

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