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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31508/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Alcune insegnanti, che avevano prestato servizio presso istituti scolastici pubblici della Regione con una serie di contratti a tempo determinato, avevano agito per ottenere le differenze retributive correlate alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva in relazione alla complessiva anzianità di servizio. Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile al personale scolastico regionale la disciplina del personale statale e il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere comparabile la posizione delle supplenti con quella dei docenti di ruolo, nonostante l’assenza del titolo di abilitazione; 2) violazione dei medesimi parametri, deducendo che la non comparabilità sarebbe derivata anche dalla prestazione resa su supplenze saltuarie e su posti diversi di insegnamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato un precedente conforme e ha affermato che, nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone di riconoscere al personale assunto a termine l’anzianità di servizio ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. Ha inoltre escluso che la mancanza del titolo abilitante o la temporaneità/saltuarietà delle supplenze possano costituire una ragione oggettiva idonea a giustificare una disparità di trattamento retributivo, poiché ciò che rileva è la sostanziale identità delle mansioni svolte e il servizio effettivamente prestato. Ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese, disponendo altresì il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato dalla ricorrente come parametro asseritamente violato; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva proposta dalla Regione e valorizza invece il principio di non discriminazione del personale a termine nel comparto scuola.

  • art. 526 d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato dalla ricorrente come parametro asseritamente violato; non è ritenuto idoneo a escludere il riconoscimento dell’anzianità ai fini retributivi del personale supplente.

  • clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    ha diretta applicazione e impone, nel settore scolastico, di riconoscere l’anzianità di servizio del personale a termine ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive che qui sono state escluse.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama un precedente conforme e ne recepisce la motivazione senza ulteriore autonoma elaborazione.

  • d.P.R. n. 861 del 1975

    indicato come base della disciplina applicabile al personale scolastico dipendente dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, in coordinamento con la normativa regionale e con la disciplina del personale scolastico statale.

  • l. regionale n. 23 del 1977

    richiamata per l’applicabilità al personale scolastico regionale della disciplina del personale scolastico statale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558

    precedente conforme utilizzato per affermare che la clausola 4 impone il riconoscimento dell’anzianità ai fini della progressione stipendiale del personale scolastico assunto a termine.

  • Cass. Sez. L, 27/03/2023, n. 8672

    precedente specificamente richiamato e condiviso, secondo cui il titolo abilitante non è ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento retributivo ai fini del computo dell’anzianità.

  • Corte di giustizia UE, 18 ottobre 2012, cause riunite C-302/11 e C-305/11, Valenza

    richiamata per affermare che, nel confronto tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, rileva la sostanziale identità delle mansioni svolte, non la sola precarietà del rapporto.

  • Cass. 9 agosto 1996, n. 7379

    richiamata per il fondamento dell’anzianità a fini retributivi come remunerazione dell’incremento dell’apporto della prestazione derivante dall’esperienza.

  • Cass. 6 luglio 1990, n. 7095

    richiamata per il medesimo principio sul fondamento dell’anzianità retributiva come valorizzazione dell’esperienza maturata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per la dichiarazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, il personale assunto con contratti a tempo determinato ha diritto, ai fini retributivi, al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata, quando svolga mansioni sostanzialmente identiche a quelle del personale di ruolo.
  • La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ha efficacia diretta e vieta trattamenti economici deteriore rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in assenza di ragioni oggettive specifiche e concrete.
  • La mera assenza del titolo di abilitazione non costituisce, di per sé, ragione oggettiva sufficiente a giustificare una differenza di trattamento retributivo se le attività effettivamente svolte sono le stesse.
  • La temporaneità del rapporto o la frammentarietà delle supplenze non escludono la comparabilità con il personale di ruolo, ove il parametro considerato sia la progressione stipendiale correlata all’esperienza maturata.
  • Ai fini del computo dell’anzianità di servizio per scopi retributivi, occorre valorizzare il servizio effettivamente prestato e non distinguere in modo aprioristico tra supplenti e docenti di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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