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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33574/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una proprietaria di immobile per danni da umidità e infiltrazioni ascritti a lavori di lottizzazione che avevano innalzato il piano di campagna di un'area confinante. Il Comune, convenuto, aveva chiamato in manleva la società esecutrice dei lavori. I ricorrenti per cassazione hanno contestato che la società chiamata in causa fosse già stata cancellata dal registro delle imprese da anni e quindi fosse estinta; hanno inoltre dedotto che la notificazione dell'atto di chiamata in causa era stata eseguita a un soggetto non più esistente e a un indirizzo diverso dalla sede legale, con conseguente inesistenza della notifica. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, perché la società estinta e i soggetti che avrebbero dovuto eventualmente essere evocati in qualità di successori non avevano potuto partecipare al giudizio. La censura è stata formulata anche come violazione degli artt. 160, 161 e 101 c.p.c. e dell'art. 24 Cost.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi. Ha affermato che la cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, salvo prova contraria della prosecuzione dell'attività; in mancanza di tale prova, la domanda non può essere proposta né mantenuta nei confronti della società non più esistente, ma deve essere rivolta ai soci secondo il meccanismo successorio. Ha inoltre considerato inesistente la notificazione eseguita alla società estinta, presso un indirizzo diverso dalla sede, e non sanata dal raggiungimento dello scopo, perché non risultava effettuata nelle mani dei soci. Di conseguenza ha cassato senza rinvio sia la sentenza di appello sia quella di primo grado, limitatamente alla domanda di manleva del Comune di Grumo Appula, fermo il resto della decisione. Ha anche condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei ricorrenti; non ha provveduto sulle spese di merito per la contumacia della società chiamata.

Norme richiamate

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità/inesistenza della notificazione.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 160 c.p.c. per censurare la validità della notificazione e del contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per denunciare la lesione del contraddittorio e del diritto delle parti di partecipare al giudizio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a tutela del diritto di difesa della parte pretermessa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come vizio processuale dedotto in cassazione.

  • art. 2495 c.c.

    La Corte ne afferma l'effetto espansivo anche alle società di persone: la cancellazione dal registro determina l'estinzione della società.

  • art. 2191 c.c.

    Richiamato per precisare che solo la prova della perdurante operatività consente la cancellazione della cancellazione e supera l'effetto estintivo.

Massime di principio

  • Per le società di persone la cancellazione dal registro delle imprese produce l'estinzione del soggetto, salvo prova contraria della prosecuzione effettiva dell'attività sociale nonostante la cancellazione.
  • Quando la società è estinta, la domanda giudiziale non può essere validamente proposta nei suoi confronti, ma deve essere indirizzata ai soci, che subentrano nei rapporti obbligatori secondo il regime di responsabilità applicabile.
  • La notificazione eseguita a una società già estinta, presso un indirizzo diverso dalla sede e senza che l'atto sia ricevuto da alcuno dei soci, è inesistente e non è sanata dal solo raggiungimento dello scopo.
  • In presenza di un'inesistenza del contraddittorio nei confronti del soggetto effettivamente legittimato passivo, la sentenza resa sul punto va cassata senza rinvio, se la causa non poteva essere proposta nei confronti del soggetto estinto.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioniPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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