Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15603/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava docenti precari, già inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, che avevano chiesto l'accertamento del proprio diritto a essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, assumendo di possedere il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, titolo che ritenevano sufficiente per l'inserimento. Il Ministero ricorrente ha censurato la sentenza di merito per avere confuso questa domanda con quella di reinserimento dei docenti già depennati dalle graduatorie permanenti, e per avere riconosciuto un diritto all'inclusione che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non sussiste. La Corte di cassazione ha richiamato il proprio orientamento e quello dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, affermando che il solo possesso del diploma magistrale, ancorché conseguito entro il 2001/2002 e avente valore abilitante, non basta per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, riservate a chi fosse già in possesso del titolo di abilitazione ai fini della previgente disciplina. È stato inoltre chiarito che l'annullamento del decreto ministeriale che aveva escluso l'inserimento non produce un diritto soggettivo azionabile davanti al giudice ordinario, né in forma specifica né per effetto estensivo del giudicato amministrativo.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata perché il giudice di merito aveva erroneamente percepito l'oggetto della domanda e aveva deciso in modo non coerente con i principi di diritto applicabili. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda proposta dai docenti resistenti. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese per la novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998

    il diploma magistrale è riconosciuto come titolo con valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, ma tale valore non è stato ritenuto sufficiente, da solo, per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

  • art. 1, comma 605, L. n. 296/2006

    la clausola di salvezza non amplia la platea dei soggetti aventi diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ma preserva soltanto le aspettative di chi era già munito del titolo richiesto dalla previgente disciplina.

  • art. 14 del d.l. n. 123/2000

    il decreto ministeriale richiamato è qualificato come atto subprimario privo di natura regolamentare e, quindi, non idoneo a produrre effetti erga omnes.

  • art. 17, comma 4, L. n. 400/1988

    è richiamato per escludere che il decreto ministeriale avesse i requisiti della fonte regolamentare.

  • art. 2909 c.c.

    la regola dell'efficacia del giudicato resta quella inter partes; l'eccezione collegata all'annullamento dell'atto amministrativo riguarda solo l'effetto caducatorio e non gli obblighi conformativi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte rinvia alla motivazione di precedenti decisioni per la ricostruzione del quadro normativo e dei principi già affermati.

  • art. 4 d.l. n. 87/2018

    la successiva valorizzazione del diploma magistrale ai fini concorsuali non incide sulla questione dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, che resta risolta in senso negativo.

Massime di principio

  • Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, pur avendo valore abilitante, non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
  • La clausola normativa di salvezza va interpretata restrittivamente: essa conserva posizioni già maturate secondo la disciplina previgente, ma non introduce nuovi diritti all'iscrizione in graduatoria per categorie non ricomprese originariamente.
  • L'annullamento di un atto amministrativo generale o a effetti limitati non comporta automaticamente effetti erga omnes tali da fondare, davanti al giudice ordinario, un autonomo diritto soggettivo all'iscrizione quando questo non trovi base nella legge.
  • L'eventuale successiva valorizzazione legislativa del medesimo titolo per finalità diverse non è idonea a mutare retroattivamente il regime giuridico dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
  • Quando la controversia riguarda una domanda di inclusione in graduatoria priva di fondamento normativo, la questione della tempestività della domanda o della tutela risarcitoria in forma specifica resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.