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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12744/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva rigettato la domanda di annullamento della transazione del 24 giugno 2008 tra Picena S.r.L. in liquidazione, King 85 S.r.L., Focoop Soc.coop. a r.l. e l'INPS. La ricorrente deduce l'annullamento ai sensi dell'art.1971 cod. civ. per temerarietà della pretesa INPS, sostenendo la totale infondatezza della pretesa in quanto parte dei contributi sarebbero stati versati dall'interposta Focoop, e denuncia la mala fede dell'INPS per aver operato in contrasto con la giurisprudenza sull'efficacia dei versamenti dell'interposto; l'accordo era stato concluso anche per ottenere la cancellazione di un'ipoteca iscritta dall'INPS

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che non sussisteva l'elemento oggettivo dell'assoluta infondatezza della pretesa, poiché era controversa la determinazione dell'ammontare dovuto e solo parte dei contributi era contestata (res dubia). Non è stato neppure ravvisato l'elemento soggettivo della mala fede: la posizione dell'INPS poteva essere opinabile ma non dolosamente fondata. Inoltre la conferma della sentenza di primo grado da parte della corte d'appello invoca il divieto di sindacato in Cassazione sulle valutazioni di merito ai sensi dell'art.348 ter cod. proc. civ. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto

Norme richiamate

  • art. 1971 cod. civ.

    La norma consente l'annullamento della transazione per pretesa temeraria quando sussistono congiuntamente la totale infondatezza della pretesa e la mala fede di chi l'ha sostenuta; entrambi gli elementi sono necessari e devono risultare dal caso concreto

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e falsa applicazione della norma; il ricorrente ha invocato tale motivo per dedurre la violazione dell'art.1971 cod. civ.

  • art. 348 ter, commi 4 e 5 cod. proc. civ.

    Limita la sindacabilità in Cassazione delle valutazioni di merito quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado (doppia conforme); dunque le valutazioni di fatto della corte d'appello non sono sindacabili nel giudizio di legittimità salvo i motivi tassativi previsti

  • art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002

    Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in particolari ipotesi; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per richiedere tale ulteriore versamento da parte della ricorrente

  • art. 54 comma 2 D.L. 83/2012

    Rende applicabile ratione temporis la disciplina dell'art.348 ter agli appelli introdotti con ricorso depositato dal 1 settembre 2012; qui rilevante perché l'appello è stato depositato nel 2015

Massime di principio

  • L'annullamento di una transazione per temerarietà ai sensi dell'art.1971 cod. civ. richiede la concomitanza di due elementi: la totale infondatezza della pretesa e la mala fede di chi l'ha sostenuta; l'assenza anche di uno dei due esclude l'annullamento
  • La presenza di una res dubia, ossia di una controversia reale sull'esistenza o sull'entità del diritto, giustifica la conclusione di una transazione e impedisce di qualificare la pretesa come totalmente infondata
  • Valutazioni successive di merito o accertamenti che possano dimostrare l'insussistenza di una posizione non annullano automaticamente una transazione validamente costituita all'epoca in cui la questione era giuridicamente controversa
  • La semplice opinabilità o l'erroneità delle determinazioni di un ente creditore non integra di per sé la mala fede: è necessario provare la consapevolezza dell'infondatezza e la volontà dolosa di sostenere la pretesa
  • Quando la sentenza d'appello conferma il primo grado, la Cassazione è limitata nel sindacare i giudizi di fatto (regime della doppia conforme); i rimedi devono quindi concentrarsi su vizi di diritto espressamente ammessi
  • In vicende contributive con interposizione di manodopera, va considerata la giurisprudenza e la situazione normativa vigente al momento della transazione per valutare se la pretesa dell'ente previdenziale fosse in buona fede o meno

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