Cassazione Civile, Sentenza n. 12743/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto le opposizioni del ricorrente avverso: (i) ordinanza ingiunzione notificata il 11.5.1996 per contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo 1989/1991; (ii) decreto ingiuntivo notificato il 29.12.1997 per contributi derivanti dall'omessa denuncia di tutte le retribuzioni previste dal CCNL per il periodo 1.6.1989/28.2.1992. I motivi di cassazione dedotti: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 28 L. 689/1981 e dell'art. 2943 c.c. con riferimento alla prescrizione delle sanzioni amministrative e civili; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.L. 338/1989 conv. L. 389/1989 e omesso esame su fatto decisivo in relazione al criterio del "minimale contributivo".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto della prescrizione la Corte ha confermato il consolidato orientamento secondo cui le sanzioni civili hanno natura accessoria rispetto al credito contributivo e sono soggette allo stesso regime prescrizionale; pertanto la decisione di merito che ha escluso la prescrizione (applicando il regime transitorio di conservazione del termine decennale ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995) va confermata. Quanto al "minimale contributivo", la Corte ha ritenuto corretto l'orientamento che impone di assumere come base contributiva la retribuzione effettivamente dovuta e corrisposta quando questa sia superiore ai minimi del CCNL (contratto leader); pertanto il criterio del minimale non opera se la retribuzione effettiva è maggiore. Sono state condannate le spese di giudizio al ricorrente e rilevati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689
Richiamata in riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative; la Corte richiama però la giurisprudenza che ritiene le sanzioni civili accessorie al credito contributivo e soggette allo stesso regime prescrizionale
art. 2943 cod. civ.
Norma generale sulla prescrizione del diritto di credito; la Corte conferma che la prescrizione del credito contributivo si estende anche alle sanzioni civili accessorie
art. 3, commi 9 e 10, legge 8 agosto 1995 n. 335
Regime transitorio interpretato come applicabile per la conservazione del termine decennale quando atti interruttivi siano stati compiuti prima del 31.12.1995; la Corte lo applica per escludere la prescrizione del credito contributivo nella specie
art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. L. 7 dicembre 1989 n. 389
Introduce il criterio del "minimale contributivo": l'imponibile non può essere inferiore alla retribuzione prevista dai contratti collettivi piu' rappresentativi; la Corte interpreta che tale minimo opera solo se la retribuzione effettiva è inferiore al minimo contrattuale
art. 2, comma 25, L. 23 dicembre 1995 n. 549
Autentica interpretazione del D.L. 338/1989: in caso di pluralità di CCNL si assume come parametro il c.d. contratto leader; conferma il meccanismo di individuazione del minimale contributivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma procedurale richiamata in PQM per l'accertamento dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- Le sanzioni civili collegate a omissioni contributive hanno natura accessoria e seguono lo stesso termine prescrizionale del credito contributivo: contestare la prescrizione delle sole sanzioni separatamente è generalmente inefficace.
- Se atti interruttivi (es. verbale di accertamento) sono stati compiuti prima del 31/12/1995, può applicarsi il regime transitorio che conserva il termine decennale utile per l'azione dell'INPS; verificare date precise degli atti notificati.
- Il "minimale contributivo" (D.L. 338/1989 conv. L. 389/1989) opera solo quando la retribuzione effettivamente dovuta e corrisposta è inferiore ai minimi del contratto collettivo di riferimento; se la retribuzione effettiva è superiore, la base contributiva è quella reale.
- In ipotesi di pluralità di contratti collettivi per la stessa categoria, si assume come parametro il contratto leader (L. 549/1995), quindi occorre verificare quale CCNL sia applicabile e quale sia il contratto leader.
- Nella difesa contro pretese contributive INPS è fondamentale documentare la retribuzione effettivamente corrisposta (buste paga, cedolini, libri paga) e le date delle notifiche/atti interruttivi per contestare validamente prescrizione o errata applicazione del minimale.
- Le spese di giudizio e l'eventuale contributo unificato possono essere addebitati alla parte soccombente; considerare il rischio economico prima di proporre il ricorso.
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