Sentenza del 03/09/2025 n. 24475 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva notificato al notaio un avviso di liquidazione dell’imposta di registro e irrogazione di sanzioni relativo all’atto di compravendita n. 6995/2018, disconoscendo l’agevolazione «prima casa» perché l’acquirente possedeva già un altro immobile nello stesso Comune. Il notaio aveva contestato, tra l’altro, la propria responsabilità solidale: il recupero conseguiva a verifiche dell’Ufficio e riguardava quindi un’imposta complementare, per la quale il notaio rogante non risponde. Aveva inoltre dedotto l’inagibilità dell’immobile preposseduto e la decadenza dell’Ufficio dalla pretesa.
La decisione
La CTP di Roma aveva inizialmente accolto il ricorso; la CTR del Lazio, con sentenza n. 6653/3/2019, aveva riformato tale decisione accogliendo l’appello dell’Ufficio. In cassazione è stato accolto il terzo motivo, relativo alla carenza di responsabilità del notaio per l’imposta complementare; gli altri motivi sono rimasti assorbiti, senza decisione nel merito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha accolto direttamente il ricorso originario del notaio. Spese di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione: 1.500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È proprio in ragione della peculiare natura di tale ruolo, che l'art. 57 cit. limita la responsabilità del notaio rogante al pagamento della sola imposta principale, non risultando il pubblico ufficiale gravato da responsabilità alcuna per l'imposta complementare e suppletiva.
Il notaio rogante, quale responsabile d’imposta, risponde soltanto dell’imposta principale, non di quella complementare o suppletiva. Se l’Ufficio disconosce dopo la registrazione un’agevolazione sulla base di verifiche ulteriori, il relativo recupero è complementare e non può essere richiesto al notaio.
Art. 64, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Su tale premessa, l'obbligo al pagamento viene posto a carico del notaio ex art. 57 D.P.R. 131/1986 nella sua qualità di responsabile d'imposta, così come definita in via generale dal terzo comma dell' articolo 64 D.P.R. 600/1973, e tale veste implica l'affiancamento della responsabilità del notaio a quella dei soggetti contraenti nella loro veste di contribuenti effettivi obbligato "con altri", ma la solidarietà passiva che viene in tal modo a costituirsi muove da una relazione che non è paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella delle parti contraenti, tanto da consentire al notaio di esercitare nei confronti di queste ultime la rivalsa per l'intero ammontare di quanto pagato (art. 64 cit.)
Il responsabile d’imposta è obbligato insieme al contribuente, ma la sua responsabilità è dipendente e non paritetica rispetto a quella del soggetto che realizza il presupposto impositivo. Il notaio può rivalersi per l’intero su quest’ultimo, ma la responsabilità resta soggetta ai limiti specifici previsti dall’art. 57 del D.P.R. 131/1986.
Art. 10, lettera b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Va premesso che il notaio è coinvolto nell'imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante l'atto, ed obbligato a richiedere la registrazione (art.10, lett. b D.P.R. 131/1986), risultando egli, per contro, estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo di ricchezza o regolativo di un affare al quale l'ordinamento riconduce - in capo ai contraenti stessi e soltanto a costoro - un'espressione di capacità contributiva.
Il notaio è coinvolto nell’adempimento della registrazione in quanto rogante, ma non è il soggetto che realizza il presupposto impositivo: quest’ultimo riguarda le parti contraenti.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, come avvenuto nel caso concreto.
Massime di principio
- Il notaio che ha rogato un atto e ne ha richiesto la registrazione non risponde automaticamente di ogni successivo recupero d’imposta: ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 131/1986 la sua responsabilità è limitata all’imposta principale.
- Quando l’Ufficio disconosce un’agevolazione già applicata in sede di registrazione sulla base di verifiche o valutazioni ulteriori, l’imposta recuperata ha natura complementare; la pretesa va indirizzata alle parti contraenti e non al notaio rogante.
- La responsabilità del notaio è dipendente rispetto a quella dei contraenti, che sono i soggetti cui è riferibile il presupposto impositivo; la facoltà di rivalsa per l’intero non estende la responsabilità del notaio oltre i limiti stabiliti dalla legge.
- Se la cassazione accoglie un motivo assorbente e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e accogliere direttamente il ricorso originario.
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