Cassazione Civile, Ordinanza n. 33724/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione di crediti derivanti da rapporti bancari intrattenuti con la debitrice: in particolare, il saldo debitore di un conto corrente e di un conto anticipi s.b.f., nonché gli interessi maturati successivamente al 10 luglio 2013 su una quota di credito da finanziamento in pool già ammessa in parte al passivo. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione ritenendo, per i rapporti di conto corrente e anticipi, non opponibile alla procedura la documentazione prodotta per difetto di data certa e, comunque, non provata la spedizione degli estratti conto e l’adempimento degli obblighi documentali; quanto agli interessi sul finanziamento, aveva escluso la prova del credito per mancanza dei conteggi e per inopponibilità dell’estratto conto integrale. La banca ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1832, 2697, 2704 e 2710 c.c., 99 e 97 l. fall., 112 c.p.c., 50 e 119 t.u.b., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto non provato l’invio degli estratti conto e avesse applicato in modo improprio l’art. 2704 c.c., pretendendo la data certa del contratto come se fosse elemento costitutivo del credito; (2) omesso esame di documenti relativi alla prova del credito per interessi da finanziamento, costituiti dal contratto notarile di mutuo e dai conteggi; (3) violazione delle stesse norme, assumendo che, essendo stato già ammesso dal giudice delegato il capitale e parte degli interessi del finanziamento, il tribunale non potesse negare la prova della sola quota di interessi ulteriori per difetto del requisito di opponibilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che, nel procedimento di verifica del passivo, il curatore sia terzo rispetto al rapporto dedotto e che, per un credito fondato su contratto di conto corrente, la banca debba provare con documentazione avente data certa anteriore al concorso l’esistenza del titolo contrattuale; in mancanza di data certa del contratto e della documentazione prodotta, gli estratti conto integrali non possono supplire alla prova del titolo. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: in tema di credito da mutuo già ammesso in parte al passivo, la Corte ha osservato che il credito era stato già riconosciuto sulla base di documentazione opponibile e idonea a indicare criteri di calcolo degli interessi; pertanto il giudice di merito non poteva negare in radice la prova della sola quota di interessi residui, ma doveva applicare le regole contrattuali di ammortamento e, se necessario, procedere a un nuovo calcolo anche tramite consulenza tecnica. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel quadro della disciplina del conto corrente e della contestazione degli estratti conto, ma la Corte nega che possa supplire alla mancanza di prova del titolo contrattuale opponibile alla procedura.
richiamato per il riparto dell’onere della prova: il creditore istante deve provare il credito con documenti opponibili e aventi data certa anteriore al concorso.
la data certa è requisito di opponibilità alla massa; per il contratto di conto corrente, la sua mancanza equivale a mancanza di prova dell’esistenza del titolo.
richiamato insieme alle norme sulla prova dei rapporti bancari, senza che ciò consenta di superare il difetto di prova del contratto opponibile.
richiamato per la disciplina dell’opposizione allo stato passivo e dell’onere di allegazione e prova del creditore opponente.
richiamato nel contesto della verifica del passivo e delle contestazioni della procedura.
richiamato nel primo motivo in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura non è accolta.
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di prova documentale bancaria.
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente per gli obblighi documentali della banca.
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo, il curatore è terzo rispetto al rapporto contrattuale posto a base della pretesa: il creditore deve quindi dimostrare il titolo con documenti aventi data certa anteriore all’apertura del concorso, altrimenti il credito non è opponibile alla massa.
- Per i crediti derivanti da contratto di conto corrente bancario, la mancanza di data certa del contratto comporta difetto di prova dell’esistenza del rapporto costitutivo; gli estratti conto integrali non possono sostituire la prova del titolo quando la fonte negoziale non sia opponibile.
- Quando il giudice del passivo abbia già ammesso, anche solo in parte, un credito da mutuo sulla base di documentazione opponibile e idonea a individuare il criterio di calcolo degli interessi, non può poi negare il solo residuo credito per interessi senza applicare le regole pattuite e, se occorre, procedere a una determinazione contabile del dovuto.
- La produzione del piano di ammortamento non è sempre elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo; ciò che conta è che dal contratto e dalle clausole applicabili risultino disciplina dell’ammortamento, scadenze e tasso pattuito, così da rendere determinabile il credito.
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