Sentenza n. 1988/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Enna, sezione lavoro, n. 888 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Enna, sezione lavoro, n. 888 del 2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Enna, sezione lavoro, n. 888 del 2025, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero dell'istruzione e del merito in forma esecutiva. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il Ministero non ha provveduto e non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la sentenza del Tribunale di Enna era irrevocabile, era stata notificata all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalle disposizioni richiamate in sentenza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal giudicato da eseguire.
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il decorso del termine dilatorio costituisce, insieme alla definitività e alla notificazione del titolo in forma esecutiva, presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L'ottemperanza può essere accolta quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione debitrice in forma esecutiva ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato nell'organo amministrativo competente, anche con facoltà di delega, e può essere autorizzato ad agire in via sostitutiva su richiesta della parte entro un termine stabilito dal giudice.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce la decisione dell'ottemperanza quando dagli atti risultano la definitività del titolo, la notificazione e il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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