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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20037 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della C.T.R. Lazio che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, i ricorsi contro gli avvisi di accertamento Irpef relativi agli anni 1999 e 2000. Hanno sostenuto che il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 decorre dalla notificazione del ricorso all'ufficio competente, mentre il successivo termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 decorre dalla proposizione del ricorso e riguarda il deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decisione della C.T.R. La tempestività del ricorso deve essere valutata verificando se esso sia stato notificato entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato; il deposito presso la segreteria deve poi avvenire entro i successivi 30 giorni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 20

    Il ricorso è proposto mediante notifica

    La proposizione del ricorso tributario si perfeziona con la notificazione all'ufficio competente, non con il successivo deposito presso la segreteria della Commissione tributaria.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21

    Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato

    Il termine di 60 giorni riguarda la notificazione del ricorso e decorre dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'altro atto impugnato.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 22

    Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita l'originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta

    Il termine di 30 giorni decorre dalla proposizione, cioè dalla notificazione o consegna/spedizione del ricorso, e riguarda il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria.

  • Codice di procedura civile, art. 133

    La norma è richiamata in relazione alla disciplina processuale applicabile, ma la decisione fonda il principio decisivo principalmente sugli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario occorre distinguere nettamente tra la proposizione del ricorso e il suo deposito: la prima avviene mediante notificazione, consegna o spedizione all'ufficio competente; il secondo è un adempimento successivo presso la segreteria della Commissione tributaria.
  • Per rispettare il termine decadenziale di 60 giorni dall'atto impugnato, è necessario notificare, consegnare o spedire il ricorso entro tale termine; non è sufficiente depositarlo tempestivamente se la precedente proposizione è avvenuta oltre il termine.
  • Dopo la proposizione del ricorso, il deposito deve essere effettuato entro 30 giorni. La tardività del deposito va quindi calcolata dalla data di proposizione del ricorso, non dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento.
  • Quando si valuta la tardività di un ricorso, il giudice deve individuare e verificare entrambe le date: quella della proposizione/notificazione del ricorso e quella del deposito presso la segreteria.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva nel merito: la controversia deve essere riesaminata dal giudice di rinvio, che dovrà accertare in concreto le date e la regolarità degli adempimenti.

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