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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10358/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte tributaria regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ma nel dispositivo aveva inserito la formula "nulla per le spese" senza statuire in modo espresso né sulla condanna né sulla compensazione delle spese processuali. La parte contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e 46 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c., per omessa regolamentazione delle spese del giudizio di ottemperanza nonostante ne fosse stata richiesta la refusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle spese, che vanno regolate secondo i criteri applicabili nel processo tributario; nel caso concreto, la formula "nulla per le spese" equivale a omessa pronuncia, perché non attribuisce le spese ad alcuna parte né le compensa. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio in diversa composizione, affinché provveda a regolare le spese del giudizio di ottemperanza e anche quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    individua il rito dell'ottemperanza nel processo tributario; la controversia nasce da un giudizio di ottemperanza deciso con cessazione della materia del contendere.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione il vizio di omessa pronuncia sulla regolazione delle spese.

  • artt. 15 e 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    la norma sulle spese ha natura inderogabile; la cessazione della materia del contendere non esclude la necessità di provvedere sulle spese e la loro eventuale compensazione va motivata con valutazione complessiva della controversia.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione ... dell’art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra domande delle parti e pronuncia del giudice; l'omessa statuizione sulle spese integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 91 c.p.c.

    gli artt. 91 e segg. c.p.c.

    esprime il principio secondo cui il giudice deve provvedere sulle spese del giudizio.

  • art. 24 Cost.

    la mancata statuizione sulle spese lede la tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa.

  • art. 111 Cost.

    rafforza l'esigenza di una decisione completa, comprensiva della regolazione delle spese.

Massime di principio

  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere nel processo tributario non comporta automaticamente l'omissione o l'inutilizzabilità di una pronuncia sulle spese: il giudice deve comunque regolarle espressamente.
  • La compensazione delle spese, in presenza di cessazione della materia del contendere, non discende ope legis dalla estinzione del giudizio, ma richiede una valutazione complessiva della controversia, del comportamento delle parti e delle ragioni che hanno determinato la cessazione.
  • Nel processo tributario la formula che non attribuisca le spese ad alcuna parte e non le compensi equivale a omessa pronuncia sulle spese e integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Le norme sulla regolazione delle spese processuali hanno natura inderogabile e si collegano al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e completa, comprensiva della statuizione finale sulle spese.
  • Quando la decisione di merito è cassata per omessa pronuncia sulle spese, il giudice di rinvio deve provvedere sia sulle spese del grado precedente sia su quelle del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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