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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27932/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il condannato, ammesso in precedenza all'affidamento in prova al servizio sociale per pregresse condanne per truffa e sostituzione di persona, ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato ex tunc la misura a seguito dell'applicazione di arresti domiciliari in relazione a nuovi fatti di presunta partecipazione a un sodalizio dedito al traffico di cocaina, contestati provvisoriamente come reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. 309/1990. In cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta subordinata di sostituzione dell'affidamento in prova con la detenzione domiciliare, proposta all'udienza, sostenendo che l'art. 51-ter ord. pen., come novellato, consente al tribunale di sorveglianza non solo di revocare ma anche di sostituire la misura con altra più restrittiva; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la revoca ex tunc dell'affidamento, assumendo che il tribunale non avesse valutato la reale gravità della violazione e il comportamento tenuto durante i primi mesi di esecuzione della misura, dalla sua decorrenza fino al primo episodio contestato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al mancato esame dell'istanza subordinata di detenzione domiciliare, con rinvio al tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio sul punto. Ha invece rigettato nel resto il ricorso, ritenendo corretto il giudizio di revoca ex tunc dell'affidamento in prova, perché la vicinanza temporale tra l'inizio della misura e le condotte delittuose consentiva di desumere l'assenza sin dall'origine di adesione al programma di risocializzazione.

Norme richiamate

  • art. 51-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)

    "prosecuzione, sostituzione e revoca della misura"

    La norma, nel testo novellato, attribuisce al tribunale di sorveglianza il potere di decidere non solo sulla revoca, ma anche sulla prosecuzione o sulla sostituzione della misura alternativa in corso con altra più restrittiva.

  • art. 58-quater l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)

    Richiamato dalla difesa quale parametro normativo in tema di misure alternative, ma non oggetto di una specifica decisione autonoma nel provvedimento di legittimità.

  • art. 47, comma 11, l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)

    Richiamato dal ricorrente per contestare la revoca ex tunc dell'affidamento in prova; la Corte ritiene legittima la revoca anticipata quando la condotta riveli sin dall'inizio la mancata adesione al programma di recupero.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norme incriminatrici richiamate in relazione ai nuovi fatti sopravvenuti posti a base della misura cautelare degli arresti domiciliari.

  • art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123

    La modifica legislativa è valorizzata come fonte della nuova formulazione dell'art. 51-ter ord. pen. che consente anche la sostituzione della misura.

  • sentenza Corte cost. n. 343 del 1987

    Richiamata quale fondamento dei principi di proporzionalità e adeguatezza della pena che giustificano la revoca ex tunc in presenza di condotta incompatibile fin dall'inizio con la misura.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, quando la persona ammessa a una misura alternativa tenga condotte che ne possano determinare la revoca, il tribunale deve valutare espressamente anche l'eventuale istanza di sostituzione con una misura diversa e più restrittiva, se tempestivamente proposta e logicamente collegata alla misura in corso.
  • La richiesta subordinata di detenzione domiciliare, proposta nel contesto della revoca dell'affidamento in prova, è ammissibile e non tardiva quando la prognosi positiva richiesta per le due misure poggia sul medesimo accertamento di idoneità del percorso trattamentale.
  • L'omesso esame della domanda di sostituzione della misura integra vizio censurabile in cassazione se dal provvedimento impugnato non emergono in modo chiaro le ragioni del rigetto implicito o esplicito di tale richiesta.
  • La revoca ex tunc dell'affidamento in prova al servizio sociale è legittima quando i comportamenti del condannato, per prossimità temporale all'inizio della misura e per contenuto, rivelino sin dall'origine l'assenza di adesione al programma di risocializzazione.
  • In tema di misure alternative, la funzione rieducativa e il principio di proporzionalità consentono la revoca retroattiva della misura e la ricalcolazione della pena residua quando la condotta sopravvenuta dimostri che il beneficio non ha mai concretamente operato in senso recuperatorio.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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